Trasferimento di diritto della legittimazione sostanziale e processuale alle Asl, anziché alla regione
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, censurati, per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui hanno trasferito alle Asl, invece che alla Regione, la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, in ordine ai debiti delle soppresse unità sanitarie locali. Il giudice 'a quo' ha, nella specie, omesso di motivare circa l'eventuale incidenza, sui termini della questione, della modifica, intervenuta anteriormente all'ordinanza di rimessione ad opera della legge costituzionale del 2001, dell'art. 117 della Costituzione, assunto tra i parametri di riferimento.