I giudici hanno precisato che in ipotesi di responsabilità da intervento effettuato da medico c.d. strutturato, in quanto dipendente da struttura sanitaria pubblica o privata, la responsabilità è di natura contrattuale, per cui il paziente deve allegare solo l'esistenza del contratto ed il relativo inadempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del medico o della struttura sanitaria e la relativa gravità. Inoltre, la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non può valere come criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma rileva solo ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. Pertanto, incombe sul medico dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza, se alla prestazione dell'attività non consegue il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso.