Il cosiddetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione, previsto dagli artt. 8 ss. d.lgs. n. 626/1994, non solo non è in alcun modo destinatario degli obblighi di sicurezza, come invece deve dirsi per il datore di lavoro, i preposti e i lavoratori, ma anche non ha alcuna competenza in ordine alle fasi di lavorazioni. Trattasi di un soggetto avente una mera funzione di consulenza del datore di lavoro, onde migliorare l'adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi inerenti all'attività di lavoro e di progettazione delle misure di sicurezza che restano, tuttavia, sicuramente obblighi del datore di lavoro. Ne deriva che non appare ipotizzabile alcuna responsabilità, in sede penale o amministrativa, per l'inosservanza della normativa prevenzionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.