Cassazione Sezione Civile
03/02/2012

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 1620/2012 Responsabilità nella prestazione di assistenza sanitaria

La responsabilità della struttura ospedaliera ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione molto articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così, ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), le conseguenze dell'inadempimento si muoveranno lungo le linee tracciate dall'art. 1218 c.c. in tema di responsabilità del debitore e, per quanto concerne le prestazioni sanitarie che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, conseguirà l'abbandono dell'artificioso richiamo alla disciplina del contratto d'opera professionale e la responsabilità dell'ente sarà fondata sul principio per cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

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