Tribunali
16/09/2011

Tribunale Monza - Sez. I - sentenza 16 settembre 2011 Conseguenze intempestiva richiesta di copertura assicurativa

Il Tribunale ha osservato che l'art. 2952 del codice civile, dispone che "..nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine (di prescrizione dei diritti dell'assicurato) decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione". Pertanto, la norma deve essere intesa nel senso che il termine iniziale di prescrizione decorre dalla data in cui per la prima volta, in forma giudiziale o stragiudiziale, il danneggiato proponga la sua richiesta, con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia stata formulata stragiudizialmente, il termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato.

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