Cassazione Sezione Civile
20/07/2015

Cassazione Civile - Sez. I - sentenza n. 15138/2015 Per cambiare sesso all'anagrafe non serve l'intervento chirurgico

“Ogni manipolazione della persona umana è da considerarsi fuori dalla vocazione originaria dell’uomo: riteniamo che ogni ‘modellamento’ artificioso debba rispettare la “legge dei confini”. Non è necessario l’intervento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali per ottenere il cambio di sesso all’anagrafe. Lo ha affermato la Cassazione accogliendo il ricorso di un trans che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’intervento chirurgico, aveva deciso di rinunciare all’operazione, ma chiedeva comunque il cambio di stato civile. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano respinto la richiesta aderendo all’orientamento maggioritario secondo il quale la variazione degli atti anagrafici è subordinata all’esecuzione dell’operazione chirurgica sugli organi genitali.

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