Cassazione Sezione Civile
30/06/2015

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 13328/2015 Concetto medico di "complicanza" irrilevante per il diritto

Col lemma "complicanza", la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile. Tale concetto è inutile nel campo giuridico. Quando si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente: o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze"; ovvero tale peggioramento non era prevedibile o non era evitabile: ed in tal caso integra gli estremi della "causa non imputabile" a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze".

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