Rassegna di giurisprudenza
10/07/2015

Settimana dal 6 al 10 luglio

Questa settimana: esercizio abusivo della professione, equipollenza delle discipline, "complicanza" di evento dannoso

La Corte di Cassazione – Sezione VI - (Sentenza 27818 dell’1/7/2015) ha confermato il risarcimento del danno in capo alla paziente curata da “falso medico”. La Corte d’Appello di Firenze, a seguito di impugnazione proposta dall'imputato contro la sentenza emessa dal Tribunale di Prato, in parziale riforma di quest'ultima aveva dichiarato non doversi procedere per essere il reato di esercizio abusivo della professione estinto per prescrizione, rideterminando il risarcimento del danno in favore della parta civile curata dal falso medico nella misura di euro mille. Il giudice d’appello, riconoscendo la sussistenza del danno morale in capo alla parte civile, l'ha correlato alla frustrazione della paziente di essersi affidata per anni alle cure di persona che, abusando della professione, ha abusato anche della sua fiducia e posto comunque a rischio la sua salute, ma anche l'evidente timore di aver ricevuto cure complessivamente inadeguate, insufficienti o eccedenti le necessità, dalle quali avrebbero potuto anche prendere origine in futuro ulteriori conseguenze negative.

Il Consiglio di Stato - Sezione III– (Sentenza n. 3272), è tornato a parlare di accesso al SSN, con la pronuncia del 1 luglio scorso, affermando la “non perfetta fungibilità” dell’equipollenza delle discipline. In luogo della indizione di una nuova procedura concorsuale (ovvero in luogo della utilizzazione della relativa graduatoria comprensiva anche degli idonei), la necessità della previa utilizzazione di una precedente graduatoria, ha ragione di porsi qualora vi sia omogeneità assoluta tra i posti da coprire con l'uno e con l'altro meccanismo selettivo ovvero con la più remota e la più recente graduatoria concorsuale. Nel caso specifico il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla diversa disciplina scientifica dei posti da coprire inerenti il profilo professionale di Dirigente Biologo - disciplina Patologia Clinica - rispetto a quelli per la cui copertura veniva approvata la graduatoria concorsuale attinente il profilo professionale di Dirigente Biologo - disciplina di Biochimica Clinica presso i SERT, ha dichiarato l’inesistenza di tale presupposto di omogeneità assoluta.

La Cassazione Civile - Sezione III– (Sentenza n. 13328 del 30.06.2015), ha stabilito l’irrilevanza per il diritto del "concetto medico di irrilevanza”. Infatti la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente come “complicanza” un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile. Tale concetto è inutile nel campo giuridico.Quando, infatti, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una, sostiene la Corte: o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze"ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile", a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze". Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della "causa non imputabile”.

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