La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del Fisco, ha innanzitutto richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quo plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Con particolare riferimento a quest’ultimo requisito, la giurisprudenza ha altresì chiarito che è soggetto a Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego da parte del contribuente di personale dipendente.