Partecipazione in soprannumero ad un corso di formazione specifica in medicina generale
L'art. 3, comma 1, della L. 401/2001, prevede che "i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31.12.1991 e abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al d.lgs. n. 256/1991. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi". La questione decisiva è se nell'ambito della "attività libero-professionale", consentita dalla norma in questione, rientri o meno anche il rapporto di lavoro a termine intrattenuto dal ricorrente con la Casa di Cura.