Un paziente agiva in giudizio contro l’Azienda Sanitaria e il primario proponendo domanda di risarcimento del danno per lesioni gravissime concluse con l’amputazione della gamba sinistra, per complicanze successive ad intervento di riduzione ed osteosintesi di frattura del femore. Il tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’Appello ribaltava il giudizio condannando in solido l’Azienda e il primario. All’esito del ricorso dinanzi alla Suprema Corte si è chiarito che la colpa eventuale del sanitario che ha in carico la paziente non può estendersi al primario, per la ragione che egli è estraneo al fatto lesivo e non è parte sostanziale e neppure è imputabile per un omesso intervento che, se posto in essere, avrebbe modificato il decorso causale degli eventi.