Non è prevista alcuna trattenuta nel rimborso spese del medico specialista per lo svolgimento dell’incarico presso gli ambulatori esterni al comune di residenza. È quanto ha stabilito l’ordinanza n. 6793/2015 della Cassazione, escludendo la tassabilità del risarcimento per i costi di viaggio ai fini IRPEF. Secondo i giudici della Suprema Corte, il rimborso per le spese di viaggio sostenute dal medico specialista ambulatoriale per lo svolgimento del proprio incarico presso ambulatori esterni al comune di residenza ha “natura risarcitoria”, e “non retributiva”.