Un Consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha applicato a un proprio iscritto la sanzione disciplinare della sospensione di un mese dall'esercizio della professione, per pubblicità scor-retta. Si è addebitata al sanitario l'esposizione mediante targa, e l'inserimento nelle Pagine Gialle, di un testo, concernente la propria qualificazione professionale, diverso da quello autorizzato dall'Ordine, essendo stato pubblicizzato un testo in cui la specificazione "estetica" seguiva a medicina e chirurgia, nonostante la specificazione fosse stata espunta in sede di autorizzazione rilasciata dall'Ordine Professionale.
La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha rigettato il ricorso proposto dal medico il quale ha impugnato il provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ai sensi dell'art. 51 del d.p.r. n. 221/1950, il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti una professione sanitaria deve concludersi entro cinque anni a pena di prescrizione dell'azione, salvo il compimento di atti interruttivi, quale è la delibera del Consiglio dell'Ordine di esercitare l'azione medesima, ma non anche la convocazione del medico davanti al Presidente del Consiglio dell'Ordine, poiché questa, essendo ancora preliminare all'apertura del procedimento, e volta all'acquisizione-verifica degli elementi informativi per addivenire alla decisione di sottoporre al Consiglio la proposta di promovimento dell'azione, è posta a garanzia del sanitario, e, a volerne riconoscere una capacità interruttiva, si frustrerebbe l'esigenza di evitare la protrazione per un tempo indefinito della possibilità di applicazione della sanzione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal sanitario.