Il Tribunale di Rovereto ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di omicidio colposo, condannandolo, inoltre, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili.
La pronunzia è stata successivamente confermata dalla Corte d'appello di Trento e di seguito impugnata dinanzi alla Suprema Corte.
All'imputato, medico curante della vittima, è stato mosso l'addebito di aver escluso in due successive visite che i riferiti persistenti dolori al petto fossero determinati da problemi cardiaci e di aver per contro diagnosticato una semplice gastrite e problematiche ansiose, così escludendo una più approfondita visita ospedaliera erroneamente ritenuta superflua. Per effetto di tali errori diagnostici il paziente si recava in ospedale ove poco dopo decedeva in seguito ad infarto del miocardio in corso ormai da diversi giorni.
La Suprema Corte ha confermato il percorso motivazionale seguito dai giudici d'appello.
La pronunzia ha posto in evidenza che l'imputato, da lunghi anni medico curante del paziente, lo aveva visitato una prima volta e diagnosticato una patologia gastrica con prescrizione di pertinente terapia prontamente acquistata e somministrata; aveva inoltre suggerito una visita cardiologica ma senza alcuna indicazione di urgenza. Aveva poi nuovamente visitato l'uomo, aggiungendo ai farmaci gastroprotettivi anche dei sedativi. Il paziente in condizioni sempre più gravi faceva accesso al P.S. ospedaliero e poco dopo interveniva il blocco cardiaco letale.
I giudici di merito hanno considerato l'approccio terapeutico e diagnostico del sanitario come erroneo tanto da aver condotto il paziente alla morte.
Il medico tenne un suo comportamento negligente ed imperito, non indirizzando la diagnosi verso accertamenti connessi a patologia cardiocircolatoria. Mentre un adeguato inquadramento clinico, già in occasione del primo esame, avrebbe condotto ad esito fausto il trattamento del caso.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dall'imputato.