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05/08/2011
Corte Costituzionale - ordinanza del 5 agosto 2011
 Decurtazione da malattia

Con ordinanza del 5.8.2011, il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, ha rilevato il contrasto dell'art. 71 D.L. n. 112/2008 convertito con L. n. 133 del 2008 – il quale, come noto, prevede l'applicazione di trat-tenute sulla retribuzione dei pubblici dipendenti durante i primi 10 giorni di assenza dal servizio per ma-lattia – con gli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione.
In particolare, il Tribunale di Livorno ha rilevato come la disposizione in esame contrasti con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione, atteso che la trattenuta è applicata ai soli dipendenti pubblici e non ai lavoratori del settore privato. Tuttavia, “l'appartenere i lavoratori al settore pubblico o privato non giustifica la disparità di trattamento in quanto entrambi rapporti di lavoro sono caratterizzati dagli stessi elementi di subordinazione ed in quanto la malattia è un evento rispetto al quale non ha alcuna rilevanza la natura pubblica o privata del datore di lavoro”.
Sempre secondo il Tribunale di Livorno, la disposizione in esame viola anche con la tutela del diritto alla salute garantita dall'art. 32 della Costituzione, atteso che “la norma in questione, incidendo pesantemente sulla retribuzione del lavoratore malato, crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al paese”.
La norma in esame viola altresì il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione ai cui all'art. 36 della Costituzione, poiché “il lavoratore legittimamente ammalato, si trova privato di voci retributive che normalmente gli spetterebbero in funzione del suo lavoro, subendo pertanto una riduzione dello stipendio in busta paga … che, dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori dei comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa”.
Infine, la disposizione in esame pregiudica il diritto del cittadino, sancito dall'art. 38 della Costituzione, all'assistenza previdenziale rispetto agli eventi che determinino uno stato di bisogno. Infatti, “il privare, durante la malattia, un lavoratore di parte dello stipendio, della retribuzione globale di fatto, integri esattamente quel fare venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro”.
In merito a tali profili, quindi, il Tribunale di Livorno ha sollevato la questione di costituzionalità della norma citata, interpellando la Corte costituzionale, che dovrà decidere sulla sopravvivenza, o meno, della medesima norma nel nostro ordinamento.

Scarica il testo dell'ordinanza

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