Articolo 27
Struttura dell'organizzazione decentrata
1.L'organizzazione decentrata é articolata nei seguenti livelli, organi e funzioni, come definito nei regolamenti regionali e delle province autonome:
a) livello aziendale:
- l'Assemblea Aziendale: è costituita da tutti gli iscritti ed è competente ad eleggere i delegati al Congresso Regionale ed i componenti del Consiglio Aziendale, se previsto;
- la Segreteria Aziendale: è costituita da un minimo di 3 (tre) componenti compreso il Segretario Aziendale, eletti con le modalità indicate dal Regolamento Regionale o della Provincia autonoma e costituisce l'organo esecutivo a livello aziendale;
- il Segretario Aziendale: è eletto dall'organo e con le modalità indicate dal Regolamento Regionale o della Provincia autonoma ha la rappresentanza dell'Associazione all'interno dell'Azienda ed è competente a rapportarsi con la Parte Pubblica ai vari livelli istituzionali, a coordinare e guidare l'organizzazione e l'attività complessiva del livello aziendale.
Il Regolamento Regionale può prevedere l'istituzione, nel caso in cui il numero degli iscritti sia congruo, del Consiglio Aziendale, che comprende iscritti delle sezioni affiliate in numero e con le modalità definite dal regolamento Nazionale e che svolge i compiti indicati dal Regolamento Regionale stesso.
b) livello provinciale e/o di area metropolitana e/o di area interaziendale:
- il coordinatore provinciale e/o di area interaziendale e/o metropolitana competente ad assolvere ai compiti indicati dal Regolamento Regionale o della Provincia autonoma.
Eventuali altri organi potranno essere istituiti in relazione a specifica previsione del Regolamento Regionale o della Provincia autonoma cui spetta anche la definizione delle competenze.
c) livello regionale:
- il Congresso Regionale o delle Province autonome è composto dai delegati aziendali, nel numero di 1 ogni 50 (cinquanta) iscritti o sua frazione ovvero con un rapporto che, comunque, consenta di raggiungere almeno il numero di 20 (venti) delegati ed è competente ad eleggere i membri del Consiglio Nazionale di nomina regionale, i delegati al Congresso Nazionale, parte dei componenti del Consiglio Regionale, nonché ad approvare il Regolamento Regionale e le sue modifiche;
- il Consiglio Regionale o delle Province autonome è costituito:
a) dai segretari aziendali o interaziendali, se esistenti,
b) da un numero di componenti eletti dal Congresso Regionale che non sia inferiore a 5 e superiore a 15
c) da un numero di componenti delle sezioni affiliate con le modalità indicate nel regolamento Nazionale, ed è competente a svolgere i compiti indicati dal Regolamento Regionale o delle Province autonome;
- la Segreteria Regionale o della Provincia autonoma: è costituita da un minimo di 3 (tre) componenti compreso il Segretario Regionale o della Provincia autonoma, eletti dal Congresso Regionale o della Provincia autonoma e costituisce l'organo esecutivo a livello regionale;
- il Segretario Regionale: è eletto dal Congresso Regionale; ha la rappresentanza dell'Associazione a qualsiasi livello regionale ed è competente a rapportarsi con i vari livelli istituzionali per coordinare e guidare l'organizzazione e l'attività complessiva del livello regionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti: è costituito da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dal congresso Regionale. E' presieduto da un componente eletto al suo interno, ed è competente ad emanare pareri sui vari documenti contabili dell'articolazione organizzativa decentrata, con possibilità di effettuare controlli e verifiche in loco, nonché a svolgere, con riferimento al territorio di competenza, gli altri compiti individuati dal Regolamento Regionale in stretta analogia con quelli indicati all'articolo 19 per l'omologo organo del livello nazionale. E' tenuto a effettuare la verifica
del bilancio regionale e a predisporre la relazione da inviare al Collegio Nazionale dei revisori dei conti di cui all'art. 35, comma 2.