TITOLO III
L'ORGANIZZAZIONE DECENTRATA
CAPO I
I REGOLAMENTI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Articolo 25
I Regolamenti Regionali e delle Province autonome
1. L'organizzazione decentrata dell'Associazione e le modalità operative della relativa articolazione sono definite e disciplinate dai Regolamenti Regionali e delle Province autonome da adottare con le modalità indicate ai successivi commi. I Regolamenti Regionali e delle Province autonome si uniformano agli indirizzi, principi e vincoli definiti dal presente Statuto e dal suo Regolamento Nazionale ed in particolare ai contenuti del Capo II
del presente Titolo III e dei successivi Titolo IV e Titolo V.
2. I singoli regolamenti già adottati dai Congressi Regionali e delle Province autonome possono essere modificati con le modalità previste dai regolamenti stessi.
La Segreteria Regionale, entro i successivi 30 (trenta) giorni trasmette il Regolamento, così approvato, alla Segreteria Nazionale affinché ne riscontri, sentita la Commissione di Controllo, la corrispondenza agli indirizzi, principi e vincoli di cui al precedente comma. La Segreteria Nazionale, sentita la Commissione di Controllo, provvede al riscontro entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento del regolamento e comunica, nei successivi 30 (trenta) giorni, l'esito del riscontro stesso alla Segreteria Regionale o della Provincia Autonoma perché provveda all'approvazione definitiva del Regolamento, adeguando il documento adottato dal Congresso Regionale alle eventuali motivate osservazioni della Segreteria Nazionale. In caso di inadempimento, la Segreteria Nazionale entro 60 (sessanta) giorni provvede in via sostitutiva.