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Il Regolamento Nazionale
 
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Il testo completo dello Statuto
TITOLO I
Associazione: generalità
CAPO I
Costituzione, scopi e finalità dell'Associazione
Articolo 1
Costituzione
Articolo 2
Statuto e Regolamenti
Articolo 3
Regolamento nazionale
Articolo 4
Scopi e finalità
Articolo 5
Attività
CAPO II
Il congresso nazionale
Articolo 6
Composizione e competenze
Articolo 7
Modalità di convocazione
Articolo 8
Competenze
Articolo 9
Modalità per le votazioni
Articolo 10
Riferimento iscritti
TITOLO II
L'organizzazione centrale
CAPO I
Organi dell'Associazione centrale
Articolo 11-Generalità
Articolo 12
Il Consiglio Nazionale: composizione
Articolo 13
Il Consiglio Nazionale: competenze
Articolo 14
Il Consiglio Nazionale: convocazione e votazioni
Articolo 15
Consiglio Nazionale: commissioni
Articolo 16
Il Segretario Nazionale
Articolo 17
La Segreteria Nazionale
Articolo 18
Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione
Articolo 19
Il Collegio dei Revisori dei conti
Articolo 20
La Commissione Controllo
Articolo 21
Conferenza permanente dei Segretari Regionali e delle Province Autonome
CAPO II
Strutture di supporto
Articolo 22
La Conferenza Organizzativa
Articolo 23
Centro Studi: competenze e organizzazione
Articolo 24
Anaao Giovani
TITOLO III
L'organizzazione decentrata
CAPO I
I Regolamenti regionali e delle province autonome
Articolo 25
I Regolamenti regionali e delle province autonome
CAPO II
Linee generali per la disciplina dell'organizzazione decentrata
Articolo 26
Livelli dell'organizzazione
Articolo 27
Struttura dell'organizzazione decentrata
TITOLO IV
Disposizioni generali
Articolo 28
Pari opportunità
Articolo 29
Incompatibilità
Articolo 30
Segretari regionali e delle province autonome impossibilitati a presenziare alle riunioni di organismi centrali: surroga
Articolo 31
Decadenza
Articolo 32
Sospensione dalla carica di Segretario Regionale, Segretario Aziendale e di Coordinatore Comprensoriale
TITOLO V
Organizzazione dei rapporti finanziari e loro controlli
Articolo 33
Riscossione e ripartizione delle quote associative
Articolo 34
Rimessa alle Segreterie regionali o delle Province autonome
Articolo 35
Documenti contabili: bilanci di previsione
Articolo 36
Documenti contabili: bilanci consuntivi
Articolo 37
Verifiche periodiche dei movimenti contabili
Articolo 38
Rapporti federativi
TITOLO VI
Norme transitorie e finali
Articolo 39
Norme transitorie
Articolo 40
Scioglimento dell'Associazione
Articolo 41
Istituzione del Settore della Dirigenza Sanitaria
 
 

TITOLO III
L'ORGANIZZAZIONE DECENTRATA


CAPO I
I REGOLAMENTI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME


Articolo 25
I Regolamenti Regionali e delle Province autonome

1. L'organizzazione decentrata dell'Associazione e le modalità operative della relativa articolazione sono definite e disciplinate dai Regolamenti Regionali e delle Province autonome da adottare con le modalità indicate ai successivi commi. I Regolamenti Regionali e delle Province autonome si uniformano agli indirizzi, principi e vincoli definiti dal presente Statuto e dal suo Regolamento Nazionale ed in particolare ai contenuti del Capo II
del presente Titolo III e dei successivi Titolo IV e Titolo V.
2. I singoli regolamenti già adottati dai Congressi Regionali e delle Province autonome possono essere modificati con le modalità previste dai regolamenti stessi.
La Segreteria Regionale, entro i successivi 30 (trenta) giorni trasmette il Regolamento, così approvato, alla Segreteria Nazionale affinché ne riscontri, sentita la Commissione di Controllo, la corrispondenza agli indirizzi, principi e vincoli di cui al precedente comma. La Segreteria Nazionale, sentita la Commissione di Controllo, provvede al riscontro entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento del regolamento e comunica, nei successivi 30 (trenta) giorni, l'esito del riscontro stesso alla Segreteria Regionale o della Provincia Autonoma perché provveda all'approvazione definitiva del Regolamento, adeguando il documento adottato dal Congresso Regionale alle eventuali motivate osservazioni della Segreteria Nazionale. In caso di inadempimento, la Segreteria Nazionale entro 60 (sessanta) giorni provvede in via sostitutiva.

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