Articolo 20
La Commissione di Controllo
1. La Commissione di Controllo è costituita da 12 (dodici) componenti, nominati dal Congresso Nazionale con le modalità definite dall'articolo 8, comma 1, lettera c).
2. All'interno dei suoi componenti, la Commissione elegge, a maggioranza semplice e con votazioni separate, il Presidente e due Vice Presidenti.
3. La Commissione di Controllo è l'organo di giurisdizione interna della Associazione ed ha il compito di vigilare sulle attività dei vari organi dell'Associazione e di garantire l'applicazione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e dei Regolamenti Regionali e delle Province autonome; di dirimere gli eventuali conflitti sorti tra gli organi dell'Associazione e tra gli associati, di decidere sulla decadenza dalle cariche dell'Associazione in caso di incompatibilità.
4) Qualsiasi iscritto o organo della Associazione può rivolgersi ad essa perché proceda, preliminarmente, in via istruttoria e, successivamente, decisionale. Il ricorso alle vie legali costituisce una grave violazione della normativa statutaria e comporta la contestuale decadenza dall'Associazione.
5. Non può essere richiesto l'intervento della Commissione di Controllo perché indaghi circa il
merito di “opinioni espresse” essendo consentita all'interno dell'Associazione la più ampia libertà di proposta e di discussione.
6. Le riunioni della Commissione di Controllo sono valide solo in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le decisioni sono valide se sottoscritte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.
7. La Commissione è competente ad esaminare i ricorsi presentati da iscritti o da organi associativi, con riferimento alle seguenti fattispecie:
a) inconsistenza o inefficienza amministrativa, mancata applicazione da parte di un organo dirigente delle disposizioni dettate dallo Statuto e dai Regolamenti di cui agli articoli 3 e 25 del presente statuto;
b) esistenza di azioni contrarie agli indirizzi approvati dagli organi statutari per i risvolti afferenti lo Statuto ed i Regolamenti di cui agli articoli 3 e 25 del presente statuto, che danneggiano il prestigio e/o l'immagine dell'Associazione;
c) convocazione e svolgimento del Congresso Nazionale ovvero del Congresso Regionale e della Provincia Autonoma o dell'Assemblea Aziendale senza il rispetto delle norme statutarie e regolamentari;
d) controllo di merito per quanto di specifica competenza, a seguito di illeciti amministrativi segnalati dai revisori dei conti ai vari i livelli.
8. Terminata la fase istruttoria la commissione controllo può emettere nei confronti dei singoli iscritti le seguenti sanzioni disciplinari: richiamo scritto, decadenza dalla carica ricoperta, espulsione dalla associazione in relazione alla gravità del comportamento accertato.
Può altresì disporre lo scioglimento di organismi associativi qualora siano stati accertati atti o comportamenti di cui al precedente comma 7.
Può inoltre annullare gli atti di organismi periferici e centrali assunti in violazione di Regolamenti e Statuto.
9. L'interessato al provvedimento può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrere al Presidente Nazionale dell'Associazione che, unitamente al Presidente del Consiglio Nazionale e ai 2 componenti eletti dal Consiglio Nazionale al suo interno, di cui all'art. 13 comma c), acquisite le determinazioni della Commissione Controllo e valutatene le motivazioni, dopo aver sentito eventualmente la parte interessata, decide e adotta il provvedimento in via definitiva entro 60 giorni. In caso di parità il voto del Presidente Nazionale dell'associazione vale doppio.
10. La Commissione si attiene ai necessari collegamenti stabiliti dalla Segreteria Nazionale e mantiene in maniera sistematica rapporti di reciproca informazione con la stessa.
11. Qualora insorgano controversie in ordine alle operazioni elettorali, è compito della Commissione di Controllo dirimerle.
12. Eventuali controversie concernenti le operazioni di elezione dei delegati al Congresso Nazionale sono risolte dalla Commissione Verifica Poteri del Congresso stesso.