Articolo 16
Il Segretario Nazionale
1. E' eletto dal Congresso Nazionale, unitamente alla Segreteria Nazionale; la lista dei candidati alla Segreteria Nazionale individua nominativamente i quattro Vice Segretari Nazionali ed i responsabili dei Settori di cui all'art. 17, comma 4. La candidatura a Segretario Nazionale va sottoscritta da un numero di delegati che rappresenti almeno il 25% dei voti e presentata all'Ufficio di Presidenza almeno tre ore prima di quella stabilita per l'inizio delle votazioni.
Nel caso in cui vengano presentate più candidature alla carica di Segretario Nazionale risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti
e, conseguentemente, la Segreteria Nazionale dallo stesso proposta.
2. Il Segretario Nazionale rappresenta l'Associazione a tutti i livelli ed effetti, dispone della firma sociale, rappresenta l'Associazione presso Enti ed Istituzioni di qualsiasi natura, dirige l'attività della Segreteria Nazionale e risponde del proprio operato e di quello complessivo della Segreteria Nazionale al Consiglio Nazionale.
3. Il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale sono l'organo esecutivo dell'Associazione a livello centrale. Il Segretario Nazionale:
a) svolge funzioni di indirizzo e verifica affinché l'attività sindacale sia coerente con i principi dell'Associazione e le linee di politica sindacale fissate dal Congresso nazionale;
b) adempie agli atti necessari per la promozione delle iniziative sindacali deliberate dalla segreteria nazionale e dal consiglio nazionale e vigila sulla loro esecuzione;
c) fornisce annualmente al Consiglio Nazionale una relazione consuntiva ed una relazione programmatica relativamente all'attività della Segreteria Nazionale.
4. I Vice Segretari Nazionali operano sulla base di deleghe conferite dal Segretario Nazionale;
ovvero lo sostituiscono in base a specifica delega in caso di assenza od impedimento.
5. Nel caso in cui la carica di Segretario Nazionale rimanga vacante per dimissioni del titolare o per qualsiasi altro motivo, il Vice-Segretario Nazionale con delega di vicario, assume le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo. Il Presidente dell'Associazione dispone entro 60 (sessanta) giorni la convocazione del Congresso straordinario al quale partecipano i delegati del precedente Congresso Ordinario, se ancora iscritti alla data di convocazione, per la elezione del Segretario e della Segreteria Nazionale. Se i delegati non sono più iscritti i voti da loro rappresentati vengono ridistribuiti tra i delegati restanti di quella Regione o Provincia autonoma.