Articolo 9
Modalitā per le votazioni
1. Il Congresso, salvo diversa specifica previsione statutaria, delibera a maggioranza assoluta degli iscritti rappresentati. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto quando si tratti di esprimere giudizi su persone o di procedere all'elezione dei membri effettivi degli organi dell'Associazione; negli altri casi le modalitā di espressione del voto sono decise dall'Ufficio di Presidenza.
2. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, a ciascun delegato verranno fornite schede a “voti
cumulativi” pari al numero dei voti che al singolo delegato sono stati attribuiti dalla Commissione Verifica Poteri; su ciascuna scheda di votazione non possono essere riportati nominativi in misura superiore al numero degli eleggendi. Negli altri casi le votazioni avverranno per appello delle Regioni e delle Province autonome ed i delegati voteranno
dichiarando ed esibendo contemporaneamente il numero dei voti ad essi attribuiti. Il conteggio dei voti in questo caso č tenuto da 2 (due) componenti dell'Ufficio di Presidenza.