Articolo 8
Competenze
1. Il Congresso Nazionale:
a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione su un'unica scheda;
b) elegge il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale, dallo stesso proposta, su unica scheda;
c) con analoghe modalità elegge su un'unica scheda, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione di Controllo;
d) approva lo statuto e sue eventuali modifiche a maggioranza assoluta degli iscritti all'Associazione;
e) fissa le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge;
f) delibera, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti all'Associazione, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e decide la devoluzione del patrimonio in conformità alle disposizioni legislative vigenti;
g) dibatte e stabilisce le linee politiche dell'Associazione su tutti i campi di attività e rappresentatività.
2. All'inizio dei lavori, il Congresso Nazionale provvede ad eleggere:
- il Presidente del Congresso e l'Ufficio di Presidenza;
- la Commissione Elettorale e per la Verifica dei Poteri;
- la Commissione per lo Statuto.
3. Il Presidente del Congresso è eletto per alzata di mano su proposta del Segretario Nazionale.
Ha il compito di coordinare i lavori congressuali, secondo quanto indicato nel programma ufficiale
4. All'Ufficio di Presidenza vengono designati almeno 5 (cinque) iscritti all'Associazione proposti
dal Presidente del Congresso ed approvati dall'Assemblea per alzata di mano. Questi
coadiuvano nella sua funzione il Presidente del Congresso.
5. La Commissione Elettorale e per la Verifica dei Poteri, costituita da almeno 3 (tre) componenti è proposta dall'Ufficio di Presidenza del Congresso ed approvata dall'Assemblea sempre per alzata di mano.
6. La Commissione per lo Statuto é composta:
a) dal Presidente della Associazione, che convoca, presiede e ne coordina i lavori;
b) dal Presidente della Commissione di Controllo;
c) da un componente per ciascuna Regione e Provincia autonoma, su indicazione del Segretario Regionale o della Provincia autonoma, tra i delegati o tra i partecipanti di diritto.
7. La Commissione raccoglie le proposte di modifica dello statuto avanzate dagli organi statutari
del livello centrale e periferico alla apertura del Congresso, comprese quelle elaborate da apposita Commissione istituita dal Consiglio Nazionale almeno 90 giorni prima del Congresso Nazionale, le esamina, le discute, eventualmente le approva a maggioranza dei 2/3 (due terzi). Lo statuto viene presentato al Congresso, in apposita sessione plenaria, perché deliberi in via definitiva. I delegati possono presentare all'Ufficio di Presidenza, nei tempi previsti dal Congresso, modifiche allo statuto con un numero di voti congressuali pari o superiore al 30%