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Lo Statuto 2010-2014
Il Regolamento Nazionale
 
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Il testo completo dello Statuto
TITOLO I
Associazione: generalità
CAPO I
Costituzione, scopi e finalità dell'Associazione
Articolo 1
Costituzione
Articolo 2
Statuto e Regolamenti
Articolo 3
Regolamento nazionale
Articolo 4
Scopi e finalità
Articolo 5
Attività
CAPO II
Il congresso nazionale
Articolo 6
Composizione e competenze
Articolo 7
Modalità di convocazione
Articolo 8
Competenze
Articolo 9
Modalità per le votazioni
Articolo 10
Riferimento iscritti
TITOLO II
L'organizzazione centrale
CAPO I
Organi dell'Associazione centrale
Articolo 11-Generalità
Articolo 12
Il Consiglio Nazionale: composizione
Articolo 13
Il Consiglio Nazionale: competenze
Articolo 14
Il Consiglio Nazionale: convocazione e votazioni
Articolo 15
Consiglio Nazionale: commissioni
Articolo 16
Il Segretario Nazionale
Articolo 17
La Segreteria Nazionale
Articolo 18
Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione
Articolo 19
Il Collegio dei Revisori dei conti
Articolo 20
La Commissione Controllo
Articolo 21
Conferenza permanente dei Segretari Regionali e delle Province Autonome
CAPO II
Strutture di supporto
Articolo 22
La Conferenza Organizzativa
Articolo 23
Centro Studi: competenze e organizzazione
Articolo 24
Anaao Giovani
TITOLO III
L'organizzazione decentrata
CAPO I
I Regolamenti regionali e delle province autonome
Articolo 25
I Regolamenti regionali e delle province autonome
CAPO II
Linee generali per la disciplina dell'organizzazione decentrata
Articolo 26
Livelli dell'organizzazione
Articolo 27
Struttura dell'organizzazione decentrata
TITOLO IV
Disposizioni generali
Articolo 28
Pari opportunità
Articolo 29
Incompatibilità
Articolo 30
Segretari regionali e delle province autonome impossibilitati a presenziare alle riunioni di organismi centrali: surroga
Articolo 31
Decadenza
Articolo 32
Sospensione dalla carica di Segretario Regionale, Segretario Aziendale e di Coordinatore Comprensoriale
TITOLO V
Organizzazione dei rapporti finanziari e loro controlli
Articolo 33
Riscossione e ripartizione delle quote associative
Articolo 34
Rimessa alle Segreterie regionali o delle Province autonome
Articolo 35
Documenti contabili: bilanci di previsione
Articolo 36
Documenti contabili: bilanci consuntivi
Articolo 37
Verifiche periodiche dei movimenti contabili
Articolo 38
Rapporti federativi
TITOLO VI
Norme transitorie e finali
Articolo 39
Norme transitorie
Articolo 40
Scioglimento dell'Associazione
Articolo 41
Istituzione del Settore della Dirigenza Sanitaria
 
 

Articolo 8
Competenze

1. Il Congresso Nazionale:
a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione su un'unica scheda;
b) elegge il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale, dallo stesso proposta, su unica scheda;
c) con analoghe modalità elegge su un'unica scheda, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione di Controllo;
d) approva lo statuto e sue eventuali modifiche a maggioranza assoluta degli iscritti all'Associazione;
e) fissa le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge;
f) delibera, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti all'Associazione, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e decide la devoluzione del patrimonio in conformità alle disposizioni legislative vigenti;
g) dibatte e stabilisce le linee politiche dell'Associazione su tutti i campi di attività e rappresentatività.
2. All'inizio dei lavori, il Congresso Nazionale provvede ad eleggere:
- il Presidente del Congresso e l'Ufficio di Presidenza;
- la Commissione Elettorale e per la Verifica dei Poteri;
- la Commissione per lo Statuto.
3. Il Presidente del Congresso è eletto per alzata di mano su proposta del Segretario Nazionale.
Ha il compito di coordinare i lavori congressuali, secondo quanto indicato nel programma ufficiale
4. All'Ufficio di Presidenza vengono designati almeno 5 (cinque) iscritti all'Associazione proposti
dal Presidente del Congresso ed approvati dall'Assemblea per alzata di mano. Questi
coadiuvano nella sua funzione il Presidente del Congresso.
5. La Commissione Elettorale e per la Verifica dei Poteri, costituita da almeno 3 (tre) componenti è proposta dall'Ufficio di Presidenza del Congresso ed approvata dall'Assemblea sempre per alzata di mano.
6. La Commissione per lo Statuto é composta:
a) dal Presidente della Associazione, che convoca, presiede e ne coordina i lavori;
b) dal Presidente della Commissione di Controllo;
c) da un componente per ciascuna Regione e Provincia autonoma, su indicazione del Segretario Regionale o della Provincia autonoma, tra i delegati o tra i partecipanti di diritto.
7. La Commissione raccoglie le proposte di modifica dello statuto avanzate dagli organi statutari
del livello centrale e periferico alla apertura del Congresso, comprese quelle elaborate da apposita Commissione istituita dal Consiglio Nazionale almeno 90 giorni prima del Congresso Nazionale, le esamina, le discute, eventualmente le approva a maggioranza dei 2/3 (due terzi). Lo statuto viene presentato al Congresso, in apposita sessione plenaria, perché deliberi in via definitiva. I delegati possono presentare all'Ufficio di Presidenza, nei tempi previsti dal Congresso, modifiche allo statuto con un numero di voti congressuali pari o superiore al 30%

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