Articolo 3
Regolamento Nazionale
1.Il Regolamento Nazionale viene proposto al Consiglio Nazionale da una Commissione costituita dal Presidente Nazionale, dal Responsabile Nazionale Amministrativo ed Organizzativo, dal Presidente e dai Vice Presidenti della Commissione Controllo e dal coordinatore della Conferenza permanente dei segretari regionali e delle Province autonome, entro 120 (centoventi) giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale lo approva nella prima seduta utile a maggioranza assoluta (50% pił 1) dei componenti aventi diritto al voto