Con la circolare 6 marzo 2012, n. 32 l'INPS interviene in materia di congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, fornendo alcune indicazioni operative rispetto alle disposizioni introdotte dagli articoli 3, 4, e 6 del d.lgs. n. 119 del 18 luglio 2011.
Tra le novità maggiormente rilevanti introdotte dal d.lgs. 119/2011 vi sono quelle relative alle modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale, alla concessione del congedo straordinario, ai permessi per l'assistenza a più persone disabili in situazioni di gravità: temi sui quali si sofferma la circolare n. 32.
In particolare, per quanto riguarda le ipotesi di fruizione del prolungamento del congedo parentale, si stabilisce la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore, di beneficiare del prolungamento per un periodo massimo di tre anni da godere entro il compimento dell'ottavo anno di vita del disabile in situazione di gravità. In buona sostanza la previsione incide sulla possibilità per i genitori di continuare a fruire, in alternativa a tale beneficio, dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.