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27/10/2011
INPS - circolare n. 139/2011
 D.lgs. 119/2011, artt. 2 e 8. Modifica degli artt. 16 e 45 del Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternitą e paternitą.

Fermo restando, in circostanze normali, il divieto per il datore di lavoro di adibire la lavoratrice all'attivitą lavorativa nei periodi di cui all'art. 16, il legislatore ha introdotto (art. 2 del decreto 119/2011 che ha aggiunto all'art. 16 del d.lgs. 151/2001 il comma 1-bis) la possibilitą per la lavoratrice di riprendere, in presenza di particolari eventi e a determinate condizioni, l'attivitą lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternitą post partum.
Lo chiarisce l'INPS con la Circolare 27 ottobre 2011, n. 139.
Gli eventi che consentono alla lavoratrice in congedo di maternitą di optare per la ripresa del lavoro sono:
-          l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione;
-          il decesso del bambino alla nascita ovvero durante il congedo di maternitą. Riguardo all'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, si ritiene che la facoltą di riprendere l'attivitą lavorativa sia riconoscibile anche in caso di interruzione verificatasi in coincidenza del 180° giorno (Inps, messaggio 18 aprile 2011, n. 9042).

Scarica il testo della circolare

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