|
|
 |
|
|
| |
 |
 |
|
|
20/04/2012 |
|
|
 | GOVERNANCE IN STAND BY, LE REGIONI PRONTE A TRATTARE. |
| | IL SOLE 24 ORE SANITA' ON LINE |
 |
Le ciriticità del Ddl sulla governance sono quelle che la commissione Salute ha ripetuto nella proposta di parere definito messo a punto ieri e che oggi è stato consegnato ai presidenti delle Regioni.
Ma i presidenti hanno scelto la via della mediazione e per il documento degli assessori (ANTICIPATO SU QUESTO SITO: VEDI IL TESTO / VEDI L'ANTICIPAZIONE) resta in naftalina: se i capigruppo della Camera accetteranno di incontrare i governatori e di discutere con loro le modifiche sulla base delle esigenze rilevate dai tecnici regionali, allora non ci saranno pareri negativi.
Ma il Ddl così non va e senza uno spazio di mediazione alle Regioni non resterà altro che formalizzare le ciriticità già sottolioneate che i governtaori chiedono di trasformare in altrettanti emendamenti al provvedimento: - la competenza sulla disciplina (e la nomina) del Collegio di direzione è stata affidata dal Dlgs 502!1992 alle Regioni e questo organo ha un ruolo di partecipazione e non di condizionamento delle scelte del direttore generale; - la scelta dei primari da una terna proprosta al Dg è in contrasto con la normativa in vigore che prevede l'individuazione all'interno di una lista di candidati da parte del Dg, per riaffermare e sostenere il rapporto fiduciario che si stabilisce nel momento del conferimento dell'incarico e nei suoi successivi, eventuali, rinnovi; - il testo non fa più riferimento all'esclusività di rapporto di lavoro per la copertura di incarichi di direzione delle Unità operative complesse, «minando alla base il principio di appartenenza»; - il principio fondamentale della libertà e dell'autonomia del medico e dei professionisti sanitari deve essere comunque ricondotto alle scelte di programmazione aziendale stabilite dalla direzione generale e definite consensualmente negli accordi di budget; - perplessità per l'aumento automatico dell'età per il collocamento a riposo dei medici a sessantasette anni, con una possibile estensione, solo su richiesta dell'interessato, di ulteriori tre anni: sarebbe una disposizione in contrasto con la normativa prevista dalla legge 214/2011 (di conversione del Dl 201).
Le Regioni inoltre, intendono comunque proporre ai parlamentari anche una clausola di cedevolezza che faccia salve le sclete di quelle Regioni e Pa che hanno già normato in materia.
|  |
|
|
|
|
|