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08/04/2009
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sentenze in sanità

Corte Costituzionale - sentenza n. 19/2009 Congedo al figlio convivente di persona in situazione di disabilità grave
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.Secondo la Consulta, "La disposizione censurata, omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la ratio dell'istituto. Questa, infatti, consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo. Inoltre, la suddetta omissione determina un trattamento deteriore dell'unico figlio convivente del disabile – allorché sia anche il solo soggetto in grado di assisterlo – rispetto agli altri componenti del nucleo familiare di quest'ultimo espressamente contemplati dalla disposizione oggetto di censura; trattamento deteriore che, diversificando situazioni omogenee, quanto agli obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal legame familiare, risulta privo di ogni ragionevole giustificazione".

Tribunale di Taranto - sentenza del 2 febbraio 2009 Riconoscimento economico di mansioni superiori
La disciplina legislativa prevede che in caso di assegnazione del lavoratore dipendente ASL a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi consentite, l'attribuzione è da ritenersi affetta da nullità, ma al lavoratore è corrisposta comunque la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, e ciò senza sbarramenti temporali, in applicazione del principio di retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. È pur vero però che si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri delle dette mansioni superiori. Allorquando si provi l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori di cui si chiede il riconoscimento giudiziale, ma non che nel periodo di riferimento si sia anche realizzata la prevalenza di siffatte mansioni rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita, la richiesta – come avvenuto nel caso di specie - potrà non essere accolta.

Corte dei Conti - sentenza n. 137/2009 Riduzione dell'entità del risarcimento
Se il medico si rende responsabile di danni arrecati ad un paziente a titolo di colpa grave può essere chiamato a risarcire l'ASL per il danno erariale subito da quest'ultima. La Corte dei Conti, tuttavia, nel caso specifico, ha ritenuto che, in considerazione delle indubbie difficoltà dell'intervento operatorio, delle caratteristiche che lo hanno contrassegnato, apparisse equo ridurre l'addebito nei confronti dei medici. La situazione di maggior rischio derivante, in alcuni settori di azione dei pubblici poteri, dall'esercizio di attività potenzialmente di danno, può essere posta a fondamento dell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito cosicché, nel caso, è stato confermato l'esercizio di detto potere riduttivo valutando, comunque, la rischiosità della professione medica.

Corte di Cassazione - Terza sezione Civile - sentenza n. 2468/2009 Test HIV solo con il consenso
L'art. 5, co. 3, L. 5 giugno 1990, n. 135 – secondo cui nessuno può essere sottoposto al test anti Hiv senza il suo consenso, se non per motivi di necessità clinica, nel suo interesse – deve essere interpretato alla luce dell'art. 32, co. 2, Cost., nel senso che, anche nei casi di necessità clinica, il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre, ed ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente. Dal consenso si potrebbe prescindere solo nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per i terzi, od altro) che il giudice deve indicare nella motivazione.

Tar Puglia - Bari - sentenza n. 16/2009 Liste Direttori Generali: per l'accesso basta l'esperienza
Per accedere all'elenco dei direttori generali dell'azienda sanitaria è sufficiente possedere un'esperienza quinquennale di direzione. Quello che era stato uno degli orientamenti giurisprudenziali sui quali il Consiglio di Stato si era pronunciato per tre volte in quattro anni, viene ora confermato da una recente sentenza del Tar Puglia.
È il collegio della prima sezione di Bari, con la sentenza n. 16/2009, a confermare la tesi secondo cui per l'inclusione all'elenco dei direttori generali non è necessario il possesso di una formale qualifica dirigenziale, ma soltanto avere alle spalle cinque anni di esperienza. Un ruolo, quindi, ha sottolineato il Collegio, “di per sé non necessariamente dirigenziale”, per soggetti e strutture che, per la loro natura, siano tali da configurare una posizione dirigenziale.

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - sentenza n. 5025/2009 Licenziato primario litigioso
Trattare male colleghi e dipendenti può costare caro. Fino alla revoca dell'incarico. È successo ad un primario anestesista trentino, burbero e collerico, che era stato sollevato dall'incarico di responsabile dell'unità operatoria e trasferito presso un altro reparto. Motivo il caratteraccio del dirigente e il suo pessimo modo di rapportarsi a colleghi e dipendenti.
La scelta di confermare o meno un incarico dirigenziale e organizzativo rientra nella potestà di autorganizzazione dell'amministrazione. La Cassazione fa il punto sulle doti imprescindibili per ogni medico e sul diritto per le strutture sanitarie di poter revocare gli incarichi dirigenziali, discrezionali, sulla base di considerazioni tecniche, ma anche sull'esercizio del proprio dovere “secondo i principi di correttezza e buona fede senza alcuna valutazione di merito”.

Tar Sardegna – sentenza n.194/2009 Contratti: mancate notifiche Asl privati. Regione vince
Sulle mancate notifiche attinenti al “triangolo sanitario” (Asl-Regione-privati) si è pronunciato il Tar Sardegna, con la sentenza n. 194/2009, dichiarando inammissibile il ricorso presentato da un'associazione contro la Regione Sardegna.

Corte di Cassazione - Sesta sezione Penale - sentenza n. 11004/2009 Niente anestesia per i piccoli interventi
Non integra il delitto di abusivo esercizio di una professione di cui all'art. 348 cod. pen. la condotta del medico che effettui a livello ambulatoriale interventi di chirurgia plastica in anestesia locale, senza essere in possesso del requisito della specializzazione in anestesia e rianimazione, dovendosi distinguere al riguardo gli interventi chirurgici in anestesia generale, che per la loro natura e complessità possono essere effettuati solo in regime ospedaliero, da quelli a ridotta o bassa invasività, praticabili senza ricovero in anestesia locale o in sedo-analgesia, presso studi medici o ambulatori privati.

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