Tribunali
21/11/2018

Tribunale Torino - Sez. lav. - sentenza n. 2113/2018 Perdita indennità di malattia per assenza dal domicilio

Per integrare il “giustificato motivo” di cui all'art. 5, L. 638/83 non è sufficiente allegare e provare di essersi recati dal medico in quanto il giustificato motivo di esonero del lavoratore dall'obbligo di reperibilità a visita di controllo – che esclude la decadenza dal trattamento economico di malattia – pur non identificandosi con il concetto di forza maggiore, presuppone un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile e si configura solo in presenza di un ragionevole impedimento.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it