Rassegna di giurisprudenza
12/01/2018

Sentenze: le novità 8-12 gennaio 2018

Questa settimana: - Consenso informato e diritto all’autodeterminazione; - Equiparazione direttore struttura complessa primario - Corso formazione in medicina generale ed attività lavorativa - Responsabilità: il doppio binario - Consenso informato: completezza dell'informazione

Tribunale di Milano – Sezione I - Sentenza del 22 novembre 2017. Con riferimento al danno da autodeterminazione è necessario che chi invoca la lesione del diritto all'autodeterminazione (da violazione del diritto ad esprimere un valido consenso su un intervento chirurgico poi subito), alleghi in modo specifico (così fornendo al giudice precisi elementi di fatto noti dai quali ricavare, in via presuntiva, i fatti ignoti che si intende provare) che, a causa dell'omessa o incompleta informazione, ha perso (in via tra loro cumulativa o alternativa) la possibilità di autodeterminarsi scegliendo, in modo meditato, il luogo ove eseguire l'intervento chirurgico poi effettuato, i medici dai quali farsi operare, i tempi dell'intervento nonché la possibilità di elaborare la necessità del predetto intervento (in tal modo abituandosi all'idea di essere costretto a subire un intervento chirurgico). Precludere tali possibilità di scelta, integra danno conseguenza perché si concreta nella privazione della libertà del paziente di autodeterminarsi circa la sua persona fisica. Libertà che, costituendo un bene di per sé, quale aspetto della generica libertà personale, viene negata e, quindi, risulta sacrificata irrimediabilmente, sì che si configura come "perdita" di un bene personale".

Tribunale di Alessandria – Sezione Lavoro - Sentenza del 20 giugno 2017.La disciplina normativa della dirigenza medica non presenta alcun aspetto che possa consentire di attribuire al direttore di struttura complessa lo statuto professionale già delineato per il primario dell'art. 7 DPR n. 128 del 1969, ma al contrario prevede che tutti i dirigenti medici siano dotati di autonomia e responsabilità legate al ruolo e all'esperienza professionale, e distingue il dirigente di struttura complessa dalla restante dirigenza medica principalmente per le funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, e per le responsabilità di tipo organizzativo che ne derivano.

Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale Campania - Sentenza n. 431 del 12 dicembre 2017. Il divieto di svolgere attività libero professionale da parte del medico che è stato ammesso a partecipare al corso di formazione specifica in medicina generale previsto nella citata disposizione legislativa discende da una valutazione ex ante che il legislatore ha ritenuto di porre in essere per il conseguimento di una finalità di interesse pubblico, quale è quella della massima preparazione, sia a livello teorico sia pratico, da parte di professionisti cui affidare la cura di uno dei più importanti valori, quale è la salute, riconosciuti e tutelati anche a livello costituzionale (cfr. art. 32 Cost). Risulta sussistente nella fattispecie oggetto del presente giudizio anche il nesso di causalità in quanto è dallo svolgimento di attività libero professionale da parte del sanitario che è derivato il danno per l'Azienda Sanitaria locale consistente nell'erogazione di somme a titolo di borsa di studio ad un medico corsista che, contravvenendo ad una specifica disposizione di legge (i.e. artt. 24, comma 1 e 34, comma 1 secondo periodo, d.lgs. n. 368 del 1999) non si è dedicato a tempo pieno al corso di formazione.

Tribunale di Milano – Sezione I - Sentenza n. 9670 del 27 settembre 2017.Il Tribunale di Milano, con la sentenza numero 9670/2017, ha confermato il doppio binario introdotto dalla Legge Gelli in materia di responsabilità medica, sancendo la diversa natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria.Più nel dettaglio, in tale pronuncia i giudici hanno affermato che in tutti i casi in cui il paziente agisce nei confronti di uno o più medici senza allegare l'esistenza di un rapporto professionale concluso con gli stessi, bisogna tenere distinto il rapporto che si instaura con la struttura sanitaria da quello che si instaura con i professionisti. Mentre il primo, infatti, è di natura contrattuale, il secondo è invece di natura extracontrattuale.

Cassazione Civile - sezione Terza - sentenza n. 26827/2017: I giudici hanno precisato che se il modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente è del tutto generico, la sottoscrizione non basta per ritenere che il medico abbia effettivamente fornito tutte le informazioni necessarie per quel determinato trattamento sanitario.

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