Rassegna di giurisprudenza
16/06/2017

Sentenze: le novità dal 12 al 16 giugno

Questa settimana: - Responsabilità: le linee guida - Responsabilità: errore dei sanitari ed interruzione nesso casuale - Specialisti ambulatoriali, liquidazione del danno non patrimoniale - Graduatorie: obbligo di interpello tra Asl regionali

Corte di Cassazione – IV Sezione Penale - Sentenza n. 28187/2017: Vanno bene le linee guida per valutare la colpa, ma solo se sono aderenti al caso concreto, senza generalizzazioni. A deciderlo la Corte di Cassazione Penale che interpreta le novità della legge 24/2017, che ha avuto l’ambizione normativa di riscrivere a fondo la disciplina dell’omicidio e delle lesioni colpose in ambito sanitario con il nuovo articolo 590-sexies del Codice penale, “con evidenti incongruenze interne tanto da mettere in forse la stessa razionale praticabilità della riforma in ambito applicativo”.

Corte di Cassazione – IV Sezione Penale - Sentenza n. 28010/2017: L'eventuale errore dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito: ciò in quanto l'errore medico non costituisce un accadimento al di fuori di ogni immaginazione, a maggior ragione nel caso in cui l'aggravamento della situazione clinica del ferito e la necessità di interventi chirurgici complessi risultino preventivabili in ragione della gravità delle lesioni determinate dall'incidente stradale. L'interruzione del nesso di causalità tra condotta ed evento può configurarsi solo quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo, incommensurabile e del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta.

Corte di Cassazione – III Sezione Civile - Sentenza n. 9961/2017: Gli importi dei massimali delle polizze per la copertura assicurativa dei medici specialisti ambulatoriali stipulate dalle aziende sanitarie locali in adempimento degli obblighi previsti nei decreti presidenziali che recepiscono gli accordi collettivi nazionali, copertura comprensiva anche del rischio da infortunio in itinere per i servizi prestati in un comune diverso da quello di residenza, costituiscono anche la base per liquidare il danno da invalidità, permanente e temporanea, parziale e totale, liquidazione che deve avvenire sulla base di detti massimali in misura proporzionale alla percentuale dell'invalidità, e non in applicazione degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.

Tar Calabria – sezione II – sentenza 891 del 5/06/2017: decidere di assumere attingendo dalla graduatoria degli idonei, comporta l’obbligo di interpello tra tutte le asl regionali. L'A.O., una volta determinatasi ad effettuare assunzione tramite l'escussione di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, avrebbe dovuto avviare una effettiva ed attenta procedura in relazione alla necessità di operare una puntuale ricognizione circa l'esistenza di valide graduatorie concorsuali presso tutte le Strutture Sanitarie regionali. Da ciò discenderebbe l'ulteriore conseguenza che l'Azienda resistente, in applicazione del principio generale "cronologico", avrebbe dovuto scorrere la graduatoria più risalente nel tempo.

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