Rassegna di giurisprudenza
24/02/2017

Sentenze: le novità dal 20 al 24 febbraio

Questa settimana: - equipollenza tra titoli di studio; - medico psichiatra e responsabilità; - il danno da emotrasfusione; - omesso controllo cartella clinica e ricorso alle presunzioni;  

Tar Puglia – Sezione I  – Sentenza n. 124/2017: L’equipollenza fra titoli di studio può essere infatti stabilita solo dalle norme, primarie o secondarie e non, invece, ad opera dell'Amministrazione o del giudice, in base a valutazioni sull'ampiezza degli esami sostenuti o sull'eventuale assorbenza di un titolo rispetto ad un altro. Non è ammissibile ritenere sussistente l'equipollenza tra titoli sulla base di una sorta di "proprietà transitiva" o di equipollenza derivata senza che il suddetto interscambio tra l'una e l'altra specializzazione comporti una "vanificazione" della stessa normativa in tema di equipollenza ed affinità.Considerato il carattere eccezionale delle norme che stabiliscono l'equipollenza dei titoli di studio, deve essere esclusa la possibilità che queste siano suscettibili di interpretazione analogica atteso che sia per ritenere un titolo di studio assorbente rispetto ad un altro, o perché quest'altro sia propedeutico rispetto al primo o perché il primo tratti delle stesse, fondamentali materie dell'altro, ma in maniera più approfondita, sia per ritenere l'equipollenza fra più titoli di studio, occorre un atto normativo

Cassazione Penale – Sezione V – Sentenza n. 50681/2016: Una eventuale responsabilità in capo al medico potrebbe essere costruita esclusivamente in termini colposi, per avere omesso la diligenza richiesta nel valutare la sintomatologia della paziente e la rispondenza alle sue peculiari esigenze dell’ambiente in cui si trovava, quindi estranei alla fattispecie contestata. Gli elementi in fatto su cui si fonda la sentenza impugnata sono stati correttamente interpretati e valutati ed hanno condotto all’unico esito possibile che, oltretutto, tiene in adeguato conto i rapporti fra l’art. 591 c.p. e la legge n. 189 del 1978, che vieta la coazione strutturale e prevede, per il trattamento sanitario volontario, il ricovero dell’ammalato in strutture aperte.

Cassazione – III Sezione Civile – Sentenza n. 3125/2017: Il danno (cd. danno/evento) causato dall’emotrasfusione è infatti rappresentato dalla contrazione del virus, mentre l’insorgenza e la successiva evoluzione dei conseguenti danni epatici riguardano esclusivamente l’entità del pregiudizio derivante dall’illecito (e cioè il cd. danno/conseguenza).È quindi corretta, in diritto, la conclusione della corte di merito secondo la quale la prescrizione dell’azione risarcitoria decorre dal momento in cui vi è evidenza (o possibile evidenza) della avvenuta contrazione del virus HCV in conseguenza di una determinata emotrasfusione, e non solo dal momento dell’accertamento in concreto dei conseguenti danni epatici.

Corte d’Appello di Campobasso – Sentenza dell’8 agosto 2016: Il medico ha l'obbligo di controllare la completezza e la esattezza delle cartelle cliniche e dei referti allegati, la relativa violazione non solo comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, comma 2, c.c. e, quindi, di un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale, ma consente, altresì, di fare ricorso alle presunzioni per meglio supportare la pretesa risarcitoria, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della "vicinanza alla prova", cioè della effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.

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