Rassegna di giurisprudenza
22/07/2016

Sentenze: le novità dal 18 al 22 luglio 2016

Questa settimana: responsabilità e comparazione del rischio, attribuzione incarico e giurisdizione, infezioni ospedaliere e "sanificazione"      

Corte di Cassazione – IV Sezione Penale – sentenza n. 28246/2016, ha pronunciato una sentenza sulla comparazione del rischio. La Corte si è trovata a decidere sul seguente caso: il successivo decesso dell'investito, intervenuto a causa di una tromboembolia polmonare dopo un intervento chirurgico eseguito per sostituire la testa omerale con una protesi, è causalmente riconducibile alla condotta colpevole di guida della signora? Il fatto illecito altrui non esclude in radice l'imputazione dell'evento al primo agente, che avrà luogo fino a quando l'intervento del terzo, in relazione all'intero concreto decorso causale dalla condotta iniziale all'evento, non abbia soppiantato il rischio originario. L'imputazione non sarà invece esclusa quando l'evento, risultante dal fatto del terzo, possa dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal primo agente.

Tar Campania - Sezione V - sentenza n. 3432/2016 . Le vicende legate ad incarico di responsabile dell'unità organizzativa semplice "Interruzione volontaria di gravidanza e gravidanza a rischio", vanno poste al giudice ordinario. Infatti la relativa posizione giuridica soggettiva, diretta alla formalizzazione dell'incarico di responsabile dell'unità organizzativa semplice (le cui funzioni sarebbero state svolte in assenza di atti formali e senza soluzione di continuità) ha natura e consistenza di diritto soggettivo. Per poter valutare l'obbligo della amministrazione di provvedere sulla istanza, il Tribunale dovrebbe poter conoscere il rapporto giuridico sottostante, ossia il rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e la struttura organizzativa nella quale è inserito, e le mansioni da questi concretamente svolte. Tale potere di cognizione è tuttavia espressamente precluso al giudice amministrativo in forza di quanto disposto dall'art. 63, comma 1, del Testo Unico sul Pubblico Impiego. Sulla questione decide il giudice ordinario.

TRIBUNALE di Roma – sezione XIII - ordinanza del 27 giugno 2016 torna ad affrontare l’annoso ed irrisolto problema delle Infezioni Ospedaliere e, con ordinanza del 27 giugno 2016, non si limita ad inquadrare la fattispecie del caso concreto ma individua i parametri generali attraverso i quali l’Ospedale (su cui incombe l’onere della prova) deve soddisfare, e soprattutto appagare, il giudizio di accertamento che, anche attraverso lo strumento della CTU medicolegale, spinge il giudicante alla ricerca di quei modelli procedimentali previsti dai protocolli, anche ministeriali, in subjecta materia. L’indagine andrà rivolta al processo di “sanificazione” che deve realizzarsi quale attività “effettiva, adeguata ed utile”; il tribunale suggerisce altresì un sistema attraverso il quale le stesse organizzazioni sanitarie si possano rendere responsabili di un miglioramento continuo della qualità dei loro servizi.

 

 

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