Rassegna di giurisprudenza
27/05/2016

Sentenze: le novità dal 23 al 28 maggio 2016

Questa settimana: reato di lesioni personali, funzione delle conclusioni peritali, cooperazione colposa, mancanza consenso informato, nomina direttore di distretto, responsabilità da prescrizione-somministrazione dei farmaci.

Cassazione Penale – IV Sezione - Sentenza n. 12701/2016 – ha pronunciato una sentenza sul momento del verificarsi del reato di lesioni colpose. Questo è un reato istantaneo che si consuma al momento dell’insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché la durata e l’inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai fini della individuazione del momento consumativo. Qualora, però, la condotta colposa causatrice della malattia stessa non cessi con l’insorgenza di questa, ma, persistendo dopo tale momento, ne cagioni un successivo aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l’ulteriore debilitazione.

Cassazione Penale – IV Sezione - Sentenza n. 11631/2016 – è tornata a pronunziarsi sulle conclusioni peritali. Il giudice, libero di valutare tutti gli atti processuali e, quindi, anche gli esiti di una perizia, non può, perché peritus peritorum, disattendere una serie di concordi conclusioni provenienti da plurime fonti qualificate, sulla base della propria scienza personale (nella specie derivante dalla lettura di un Dizionario di medicina) perché diversamente significherebbe sminuire e porre nel nulla la competenza altrui frutto di anni di studi specialistici. In linea di principio, il giudice che non voglia adagiarsi sulle conclusioni peritali che non lo convincono, non può disattenderle sulla base della propria scienza personale derivante da incerte e generiche letture di testi destinati ad un indifferenziato pubblico e, quindi, neppure, specialistiche.

Cassazione Penale – Sentenza n. 20125/2016 ha affermato che il principio di affidamento non è invocabile allorché l’altra condotta colposa abbia la sua origine nell’omesso rispetto di norme cautelari, specifiche o comuni, da parte di chi invoca tale principio.

Cassazione Civile – III Sentenza n. 10414/2016 – ha affermato che in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l'"id quod plerumque accidit", in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo.

Cassazione Civile – Sezioni Unite - Sentenza n. 9281/2016 – ha affermato che sulla nomina dei direttori di distretto socio-sanitario è competente il giudice ordinario. Infatti la selezione prevista dall’art. 15-ter, d.lgs. 502/1992, non integra un concorso in senso tecnico, anche perché articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta fiduciaria operata dal direttore generale, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione.

Cassazione Civile – III Sezione Civile - Sentenza n. 7106/2016 – interviene sulla responsabilità di equipe con particolare riferimento al rapporto medico-infermiere con una sentenza che si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, relativo a una responsabilità condivisa nella duplice attività di prescrizione – somministrazione dei famaci. Secondo la Corte, pur essendo la prescrizione dei farmaci competenza del medico, in caso di prescrizione incompleta errata o insufficiente è dovere dell’infermiere al quale la prescrizione era stata delegata intervenire in modo interlocutorio e, se del caso, integrare la prescrizione medica.

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