Rassegna di giurisprudenza
22/03/2019

Sentenze: le novità 18-22 marzo 2019

Questa settimana: - Responsabilità: la causa di non punibilità - Responsabilità: consulenza tecnica - Responsabilità: unicità del fatto dannoso - Ritardata conclusione concorso interno

Cassazione Penale – Sezione IV – sentenza 8115/2019. “Non punibilità” secondo la legge 24/2017: quando il medico può beneficiarne. La Corte di Cassazione chiarisce nella sentenza 8115/2019 quando il medico può beneficiare della causa di non punibilità ex art. 590-sexies c.p. e quando invece questa non si applica. E boccia la decisione più sfavorevole adottata da una Corte di Appello.

Cassazione Civile – Sezione III – sentenza 5487/2019. In materia di responsabilità sanitaria, "la consulenza tecnica è di norma consulenza percipiente" a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche.

Tribunale Imperia – sentenza 21.01.2019. L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno.

Tar Campania – Sezione V - sentenza 1352 del 2019.Danno per ritardata conclusione del concorso interno per la progressione dei dipendenti. La risarcibilità del danno da ritardo è suscettibile di ristoro patrimoniale secondo lo schema della responsabilità c.d. aquiliana. Inoltre, agli elementi strutturali connotanti la tipologia di risarcimento, la richiesta di accertamento del danno da ritardo, se da un lato deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, dall'altro, costituisce una fattispecie sui generis, del tutto specifica e peculiare che deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c., per l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità ivi prevista.

 

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