Rassegna di giurisprudenza
25/05/2018

Sentenze: le novità 21-25 maggio 2018

Questa settimana: - Indennità di esclusività: Anaao vince ad Enna; - Legge Gelli: i fatti antecedenti la legge 24; - Responsabilità medica: errato intervento; - Stabilizzazione: giurisdizione ordinaria; - Consenso informato e diritto di autodeterminazione; - Continuità assistenziale

Tribunale di Enna  – sentenza n. 281/2018: Il Tribunale di Enna ha accolto il ricorso, patrocinato dall’Anaao, riconoscendo il diritto all’incarico ed allo scatto dell’indennità di esclusività. Interessanti le motivazioni che riproducono quanto più volte sostenuto dall’Associazione sulla questione. In breve:
- L’indennità di esclusività quale trattamento aggiuntivo da attribuire ai dirigenti medici con rapporto esclusivo, voce stipendiale destinata a remunerare proprio la particolare tipologia di rapporto di lavoro esclusivo, una sorta di contropartita; da qui si evince il carattere straordinario dell’indennità ed in quanto tale da ritenersi al di fuori del blocco stipendiale
- Tale emolumento esula dal blocco in quanto correlato allo specifico incarico che l’amministrazione è obbligata ad attribuire all’esito del positivo superamento di procedura valutativa al compimento del quinto anno.
- Indennità di esclusività costituisce evento ordinario nella dinamica del rapporto di lavoro, ma elemento straordinario della dinamica retributiva legata al superamento positivo della valutazione e affidamento incarico, quindi prevista dal contratto ma non automatica

Tribunale di Avellino – sentenza n. 1806/2017: Ai fatti verificatisi prima della entrata in vigore della cd Legge Gelli si applicano i principi del precedente quadro normativo La legge "Gelli" (legge n. 24/2017) stabilisce che la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria sia collocata nella responsabilità aquiliana pur prevedendo la clausola di salvezza rappresentata dall''assunzione di un'obbligazione contrattuale con il paziente" senza riconoscere l'applicazione retroattiva di tale disciplina prevalendo in tal caso la disciplina di cui all'art. 11 disp. prel. c.c., ne consegue che ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore si applicano i principi del precedente quadro normativo e quindi la responsabilità contrattuale del medico fondata sulla teoria del contatto sociale. La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è di natura contrattuale derivante dall’inadempimento dell’atipico contratto di spedalità. Risponde anche dei danni cagionati dal suo ausiliario ed anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Tribunale di Crotone  – sentenza n. 363/2018: L'atteggiamento imprudentemente attendista adottato dai sanitari del presidio ospedaliero fece sì che si verificassero quelle interazioni chimico-fisiche tra mucosa esofagea e elementi contenuti nella batteria a bottone che cagionarono ustioni, perforazioni e fistole e tanto nonostante le linee guida, ampiamente note e di doverosa conoscenza da parte di personale medico/paramedico di un centro di emergenza/pronto soccorso, indicano come tempo massimo di rimozione di una batteria a bottone dall'esofago un lasso temporale di 2 ore, posto che dopo tale lasso temporale la probabilità di ustioni perforazioni è estremamente elevata.

Tar Lazio – sezione III quater - sentenza n. 2916  - L'accertamento del possesso del requisito per la stabilizzazione va fatto valere dinnanzi al giudice ordinario. Il rapporto di lavoro pubblico privatizzato - Collaboratore Professionale Infermiere presso l'ASL - con contratto a tempo indeterminato, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, ancorché vengano gravati provvedimenti dell'autorità amministrativa competente. Nella misura in cui si fa valere il possesso del requisito per la stabilizzazione, si agisce per vedere riconosciuto il proprio diritto soggettivo alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato.

Corte di Cassazione – Terza sezione civile - ordinanza n. 11749/2018 - Se un intervento chirurgico non ha esito positivo e il paziente lamenta un mancato consenso informato, è lui a dover dimostrare che se lo avesse avuto in modo corretto non si sarebbe fatto operare. Tuttavia a Lui spetta il danno non patrimoniale da mancata richiesta e, quindi, l'impossibilità di autodeterminar

Corte di Appello di Roma –sezione II - sentenza n. 512/2018 - Continuità assistenziale: richiesta di maggiori compensi per mancato rispetto del rapporto ottimale tra medici e assistibili
Nel caso in esame, il diritto al maggior compenso, in assenza di una fonte normativa, non può farsi discendere automaticamente dal mancato rispetto del rapporto ottimale medico/assistibili, che opera sul piano della efficienza del sistema sanitario, laddove il rapporto in questione costituisce il livello minimo diretto ad assicurare uno standard di assistenza accettabile da un punto di vista qualitativo e quantitativo. Come inoltre ritenuto dal Tribunale, difetta ogni allegazione in ordine allo svolgimento da parte degli appellanti di prestazioni ulteriori rispetto a quelle concordate, né le parti appellanti hanno dedotto in modo specifico, nel ricorso di primo grado, di avere subito un aggravio delle condizioni di lavoro, in relazione ad orario, turni e modalità della prestazione, in conseguenza del mancato adeguamento della pianta organica.

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