Rassegna di giurisprudenza
16/02/2018

Sentenze: le novità 12-16 febbraio 2018

Questa settimana: - Aspettativa per incarico: diritto soggettivo - Articolo 18: designazione del facente funzione - Danno da iperprescrizione di farmaci - Responsabilità e consenso informato - Legge 104 e ferie - Visita fiscale e tutela della privacy

Tribunale Ancona – Ordinanza n. 1864/2017: L’aspettativa ex articolo 10 comma 8 del CCNL 2000 è un vero e proprio diritto soggettivo in capo al medico (anche in assenza di esplicita espressione letterale), contrariamente a quanto si sta consolidando in giurisprudenza a seguito di pronunce della Cassazione che vogliono l’aspettativa soggetta a scelta discrezionale dell’Amministrazione (ex plurimis Cass. 4878/2015). Ad affermarlo il tribunale di Ancona con ordinanza ex articolo 700.

Tar Puglia – Sezione II – Sentenza n. 99/2018 L'art. 18, comma 2, del CCNL dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del SSN prevede che la sostituzione sia affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima, escludendosi la partecipazione a soggetti esterni all'Amministrazione. Il fatto che si tratti di incarico di sostituzione di direttore e non di quello di direttore, non muta la natura giuridica dei provvedimenti adottati dall'Azienda sanitaria; inoltre nella fattispecie è mancata la previsione della nomina di una commissione esaminatrice con poteri decisori (il sostituto è previsto venga indicato direttamente dal Responsabile della struttura complessa); la valutazione dell'idoneità/non idoneità dei candidati è avvenuta alla stregua dei curricula prodotti dai dirigenti interessati, in assenza dell'articolazione e specificazione delle tipologie dei titoli e relativi punteggi attribuibili e, soprattutto, in assenza della formulazione di una graduatoria finale.

Corte dei Conti – Sezione Lombardia – Sentenza n. 2/2018 - Il criterio del danno da "iperprescrizione in senso lato" derivante dal mero superamento di medie ponderate”, non può essere seguito nel giudizio di responsabilità amministrativa, non tanto per l'inattendibilità tecnica del criterio o per la carenza di rigore scientifico, quanto per la sua astrattezza, incompatibile con la valutazione di una attività incontestatamente discrezionale, quale quella medica, ed alla luce del fondamentale principio dell'onere della prova (attoreo) della responsabilità amministrativo-contabile, di natura personale, derivante da comportamenti dannosi storicamente certi e provati, caso per caso, secondo un riscontrato nesso etiologico-causale, non desumibile statisticamente.

Cassazione Civile – Sezione III - Sentenza n. 2369/2018 Il risarcimento da assenza di consenso non è riconosciuto se il paziente avrebbe comunque acconsentito all’intervento. Secondo la cassazione in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito dal quale siano derivate conseguenze dannose, l’assenza di consenso informato può comportare il risarcimento del danno solo se il paziente dimostra che se avesse ricevuto un’adeguata informazione avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento.

Cassazione Civile – Sezione VI - Sentenza n. 2466/2018 Non possono essere decurtati dalle ferie i giorni di permesso chiesti dal dipendente per prestare assistenza, ai sensi della legge 104/1992, al familiare affetto da handicap. Lo ha precisato la Corte di cassazione, respingendo il ricorso dell’azienda contro il dipendente che si era assentato per assistere un familiare portatore di handicap.

Cassazione – Sezione III - Ordinanza n. 2367/2018 La sentenza ha puntualizzato la necessità di garantire sempre la riservatezza sulle informazioni relative alla salute del paziente. Senza mai prescindere dal dovere di salvaguardare il lavoratore dipendente in malattia, il medico fiscale valuta l’idoneità o l’incapacità del paziente alla ripresa dell’attività lavorativa, inoltre individua e segnala eventi morbosi non indennizzabili dall’INPS o su cui l’Ente Previdenziale può esercitare azione di rivalsa, con conseguente notevole risparmio erariale.Tali situazioni comprendono gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli interventi chirurgici a fini estetici, le patologie provocate da responsabilità di terzi, nonché le assenze ingiustificate negli orari di reperibilità, comprese le riprese anticipate al lavoro non adeguatamente certificate. È intuitiva la necessità della riservatezza nel trattamento di tali dati, ritenuti sensibili secondo la normativa vigente a tutela della privacy.

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