Rassegna di giurisprudenza
17/06/2016

Sentenze: le novità dal 13 al 17 giugno 2016

Questa settimana: precariato, colpa lieve, linee guida, concetto di malattia, certificazioni per porto d’armi.

Il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro - Sentenza n. 1286/2016 conferma l’indirizzo giurisprudenziale già segnato dalla Corte di Cassazione a sezione Unite, sull’utilizzo del “precariato” nella Pubblica amministrazione, ovvero “no ad una conversione del rapporto di lavoro, ma si al risarcimento del danno subito per abusiva reiterazione dello strumento del contratto a termine e si, al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a termine.

Cassazione Penale – IV Sezione - Sentenza n. 23283/2016 – La quarta sezione penale della Cassazione allarga il perimento della scriminante introdotta nel 2012 dalla legge Balduzzi, liberandola dai confini dell’imperizia costruiti dalla giurisprudenza degli ultimi anni. Il canone dovrà ora essere più semplicemente la distanza della condotta incriminata da quella prevista dalle linee guida, a prescindere dalla connotazione di imperizia, ovvero di negligenza, che si ritiene di contestare.

Corte dei Conti Emilia Romagna – Sentenza n. 49/2016 si è espressa sulla funzione delle linee guida., ricordando che l'art. 3, primo comma, L. n. 189 del 2012 si riferisce espressamente alle ipotesi colpose delle fattispecie penali cui possono incorrere i medici, sia nel settore pubblico che i liberi professionisti. Secondo la prospettazione attorea questa disciplina distinguerebbe tra colpa lieve e colpa grave, ritenendo normativamente sussistente quest'ultima in caso di mancata osservanza delle linee guida e dei consueti protocolli di approccio al paziente. La funzione delle linee guida, quindi, si manifesta sul piano meramente difensivo, nel senso che esse possono costituire un valido argomento per far attivare, sempre nel caso di un procedimento penale, l'esimente di cui all'art. 3, primo comma, L. n. 189 del 2012.

Cassazione Penale – IV Sezione - Sentenza n. 22156/2016 – si è espressa sul concetto di malattia giuridicamente rilevante. Tale concetto cui fa riferimento il codice penale non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, ma quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o una compromissione, anche non definitiva ma significativa, di funzioni dell'organismo. Diversi sono i postumi che, di per sé, non costituiscono malattia ma sono, nella normalità dei casi, conseguenza della malattia che va dunque autonomamente accertata e che dà luogo, in numerosi casi, ad aggravanti del delitto di lesione personale.

Cassazione Civile – Sezione Lavoro- Sentenza n. 11130/2016 – ha pronunciato una sentenza sulle certificazioni mediche per l’autorizzazione al porto d’armi. Un dirigente medico infatti era stato licenziato per aver rilasciato un certificato medico per l’autorizzazione al rilascio rinnovo porto d’armi in uno studio privato.  Dal punto di vista letterale, sostiene la Corte, il riferimento ad “uffici medico-legali” ex D.M. 28 aprile 1998, esclude che possano considerarsi tali gli ambulatori privati di singoli medici che esercitano ivi la loro attività professionale. Deve trattarsi invece di “uffici” pubblici come è reso manifesto dalle altre strutture abilitate, inserite anch’esse nell’ambito degli apparati di una pubblica amministrazione.Tale interpretazione è coerente con la ratio e con l'impianto sistematico della disciplina che, per ovvie ragioni legate alla delicatezza della funzione esercitata, è intrisa di cadenze procedimentali pubblicistiche che vanno, appunto, dal luogo "pubblico" in cui viene effettuato l'accertamento del requisito alla veste che deve conseguentemente avere il "medico certificatore", dalla necessità di avvalersi di "strutture sanitarie pubbliche" per effettuare gli accertamenti medici necessari alle comunicazioni degli esiti alle "autorità di pubblica sicurezza", sino al giudizio finale che, avverso l'eventuale attestato negativo, è demandato ad un "collegio medico costituito presso l'U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti", con individuate specializzazioni.

Tar Lazio – Sezione I bis- Sentenza n. 5797/2016 – torna a pronunciarsi sul diniego all’autorizzazione ed a svolgere attività libero professionale in relazione al rilascio di certificazioni di idoneità al porto d’armi. È proprio la delicatezza del complesso compito valutativo e dell’importante impatto sulla sicurezza pubblica dell’attività certificatoria che giustifica la riserva del loro rilascio agli uffici medico-legali delle strutture pubbliche - sottraendolo all’ambito privato delle certificazioni con conseguente ritorno al regime pubblicistico che, oltre a disporre delle diverse professionalità medico-legali e di professionisti dotati di specifiche competenze  necessarie ad una valutazione “interdisciplinare” dell’attitudine complessiva del soggetto a girare armato, comporta un differente e più severo regime giuridico rispetto alle certificazioni relative ad altri titoli abilitativi (alla guida di autoveicoli, patenti nautiche), che incidono principalmente sulla sicurezza alla circolazione dei veicoli e dei natanti - e quindi solo indirettamente ed occasionalmente sulla sicurezza delle persone – ed implicano verifiche dei requisiti psico-fisici meno complesse e meno suscettibili di errore di valutazione.

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