La non ammissione degli specializzandi al concorso riservato creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli specializzandi che partecipino al concorso pubblico, atteso che essi, essendo portatori di una specifica esperienza formativa (acquisita nel corso del rapporto di lavoro flessibile intrattenuto con l’Amministrazione che bandisce il concorso), risultano non meno meritevoli rispetto ai secondi della semplificazione dei requisiti partecipativi prevista dall’art. 1, comma 547, l. n. 145/2018.