Rassegna di giurisprudenza
05/02/2024

Giurisprudenza: Enpam, intramoenia, responsabilità, malpractice

Cassazione Lavoro – sentenza n. 35056/2023 –Intramoenia: risarcito il medico che non riceve dalla struttura gli strumenti necessari. Per il medico ospedaliero che percepisce l’indennità di esclusività, l’esercizio dell’attività intramuraria costituisce un vero e proprio diritto, e quindi l’Azienda Sanitaria di riferimento ha l’obbligo di apprestare tutti gli strumenti necessari perché questa attività possa essere compiutamente ed effettivamente esercitata. Il principio è stato espresso dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35056, pubblicata il 14 dicembre 2023

Tribunale di Rieti - sentenza n. 425/2023 Malpractice medica: la questione del risarcimento del danno “differenziale”. Quando un paziente già compromesso nell’integrità fisica si sottoponga ad un intervento che, per cattiva esecuzione, determini una compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata in caso di riuscita dell'intervento, ai fini della liquidazione del danno col sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, cui va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità ineliminabile. A deciderlo è il Tribunale Rieti, con la sentenza n. 425 del 2023.

Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza 34516/2023 Le linee guida non assurgono al rango di fonti di regole cautelari codificate. In ambito di responsabilità sanitaria, le linee guida non hanno rilevanza normativa o parascriminante, non essendo né tassative, né vincolanti; conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida.

Tar Lazio  -  Sezione V  -  ordinanza n. 58/2024 Enpam e prelievo del 4%, sospesa la modalità di riscossione da parte del centro accreditato. Il TAR accoglie l'istanza provvisoria : ... che, pertanto, l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente deve essere accolta con sospensione dei provvedimenti impugnati, riguardando detta sospensione unicamente le modalità operative di riscossione del contributo la cui debenza, da parte dei medici specialisti esterni, è ovviamente del tutto impregiudicata; salva pertanto ogni libera determinazione di ENPAM di eventualmente disporre che – nelle more del giudizio - il versamento del contributo avvenga direttamente da parte dei singoli professionisti entro la data del 31 marzo 2024. 

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza n. 4 dell’11 gennaio - Sblocco anzianità e recupero arretrati salariali dei dipendenti pubblici. Con la sentenza n. 4/2024 si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, 3 della legge n. 388/2000 che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell'anzianità di servizio al fine dell'ottenimento della maggiorazione della RIA.Stabilisce che il computo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per la maturazione dello scatto dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non si ferma al termine del 31 dicembre 1990 (come la L. 388/2000 “Legge finanziaria 2001” ha voluto intendere), ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992. La rivalutazione giuridica ed economica in questione avrà effetti sul riconoscimento (con relativo ricalcolo) dell’anzianità maturata fino alla data del 31 dicembre 1993, consentendo una rideterminazione (con effetto retroattivo) della maggiorazione RIA, del TFS e del trattamento pensionistico futuro o già in essere.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it