Rassegna di giurisprudenza
08/01/2024

Giurisprudenza: responsabilità, procedimento disciplinare

Cassazione Penale – sentenza n. 47409/2023 – responsabilità. Il medico non è responsabile in caso di assenza di nesso causale. Assolto il medico nel caso sia assente il nesso causale oltre ogni ragionevole dubbio tra il comportamento ritenuto errato del sanitario e quello che sarebbe stato corretto per impedire il danno al paziente.
In particolar modo nella fattispecie si trattava di un caso di decesso da malasanità in cui però il paziente era già gravemente malato da una patologia da cui si stava curando da tempo.

Tribunale di Udine – sentenza n. 730/2023 – il danno da agonia. Come qualificarlo. Il danno tanatologico catastrofale-terminale (o da agonia) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima.

Corte di Appello di Napoli – Sezione VIII - sentenza n. 4232/2023 – Errore medico: risarcimento al triplo della pensione sociale per il neonato.Il danno da perdita della capacità lavorativa per errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro con il criterio del triplo della pensione sociale.

Cassazione Lavoro – ordinanza n. 33394/2023 – Termine per la contestazione infrazioni disciplinari. In materia di pubblico impiego, il termine per la contestazione delle infrazioni disciplinari, va calcolato dal momento in cui l'UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione.

Cassazione Lavoro – ordinanza n. 33382/2023 – decorrenza termine conclusione procedimento disciplinare. In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione – dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi il relativo procedimento – coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La Corte ha chiarito che qualora non sia possibile individuare un dirigente o un responsabile dell’ufficio interessato competente, il termine per concludere il procedimento disciplinare non può che decorrere dalla data in cui la notizia dell’illecito è pervenuto all’ufficio per i procedimenti disciplinari. 

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