Consiglio di Stato
05/10/2023

Consiglio di Stato - Sez. II - sentenza n. 8673/2023 Area sanitaria ad accesso misto: riduzione degli anni di specializzazione per i soli laureati in Medicina

Il diverso trattamento tra specializzandi – peraltro verificatosi solo in via transitoria, per un periodo di tempo inferiore a due anni  – trova giustificazione alla luce delle differenze comunque esistenti tra laureati in Medicina e laureati in altre discipline dell’Area Sanitaria, derivanti sia dal percorso formativo pregresso, sia dal diverso status assunto durante la specializzazione (dato che solo i medici sottoscrivono un contratto di formazione specialistica remunerato e sono sottoposti a particolari limiti e divieti in ordine allo svolgimento di attività libero-professionale esterna).

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