Rassegna di giurisprudenza
17/10/2023

Giurisprudenza:obbligo vaccinale, responsabilità, irap, straordinario, blocco stipendiale

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza n. 182 del 28 settembre 2023:Responsabilità civile a carico degli esercenti la professione sanitaria: quale la disciplina processuale
La Corte ha evidenziato che le strutture sanitarie pubbliche o private che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalgono dell’opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e non dipendenti delle strutture stesse), rispondono dei danni provocati dalle loro condotte ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., ossia a titolo di responsabilità contrattuale (dunque, con termine di prescrizione decennale e maggiori oneri probatori a carico della struttura). Viceversa l’esercente la professione sanitaria che opera nell’ambito di una struttura e che non abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., ossia a titolo di responsabilità extracontrattuale (dunque, con termine di prescrizione quinquennale e minori oneri probatori).In tal modo, si è voluta “alleggerire la posizione del medico cosiddetto ‘strutturato’, sottraendolo alle conseguenze – considerate eccessivamente gravose – della responsabilità da inadempimento contrattuale”.

CORTE COSTITUZIONALE -sentenza n. 186 del 9 ottobre 2023. Vaccini Covid: respinto il ricorso di una dipendente dell’Asst Brescia. Ribadita la legittimità dell’obbligo La dipendente, con qualifica di assistente amministrativo, aveva lavorato in smart working dal 20 settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021. Successivamente era stata sospesa dal servizio a causa dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale. La Corte ha ribadito che l’obbligo di vaccinazione e la correlata sospensione per inadempimento devono ritenersi "misure non irragionevoli e non sproporzionate". Quanto alla possibilità di smart working, "non avrebbe consentito di affidare l’attività di accertamento e monitoraggio ai datori di lavoro".

CASSAZIONE CIVILE - Sezione Lavoro - sentenza n. 28088 del 5 ottobre 2023.Trattenuta IRAP su intramoenia: esclusa in difetto di previo accordo integrativo Deve escludersi che l'Azienda sanitaria possa applicare la trattenuta di cui alla L. n. 120 del 2007, art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 158 del 2012 cit., in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all'entrata in vigore della disposizione siccome modificata; la trattenuta va applicata una volta intervenuto l'accordo successivamente all'entrata in vigore della norma ancorché, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata.

CASSAZIONE CIVILE - Sezione Lavoro – sentenza n. 27848 del 3 ottobre 2023.Riconosciuto il compenso per lavoro straordinario al dipendente ARPA per attività in favore di terzi. Nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce del d.lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c..

CASSAZIONE CIVILE - Sezione Lavoro - ordinanza n. 28019 del 4 ottobre 2023. La indennità di esclusività resta soggetta al blocco stipendiale di cui al D.L. n. 78 del 2000, art. 9, comma 1. L'indennità di esclusività di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15-quater, comma 5 e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici nelle fasce superiori a quella base per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 1, conv. con mod. in L. n. 122 del 2010 ed al DPR n. 122 del 2013, art. 1, comma 1, lett. a, e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, in quanto il riconoscimento dell'indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell'indennità non muta per il sopravvenire di essi.

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