Rassegna di giurisprudenza
31/07/2023

Giurisprudenza: PMA- responsabilità, attività antisindacale, prestazione sanitarie in convenzione

Corte Costituzionale – sentenza n.161/2023 – Procreazione medicalmente assistita (PMA)- consenso informato. Non è illegittima l’irrevocabilità del consenso oltre il momento della fertilizzazione dell’ovulo La Corte costituzionale non ha accolto le questioni di legittimità costituzionale presentate dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., e all’art. 8 CEDU, e di conseguenza dell’art. 117 Cost., aventi ad oggetto l’art. 6, co. 3, della legge n. 40/2004 sulla revoca del consenso prestato in tema di procreazione medicalmente assistita (PMA).

Cassazione Penale – sezione VI – sentenza n.29911/2023. Mancato intervento collegato alla terapia del dolore. Il medico di turno presso il servizio di continuità assistenziale territoriale deve svolgere la propria attività diagnostica e di intervento tenendo conto anche della scelta del malato terminale che abbia chiesto di essere assistito al domicilio sulla base di un protocollo di intervento per l'accompagnamento dei malati oncologici in fase terminale. Le cure palliative domiciliari costituiscono, infatti, uno specifico tipo di assistenza domiciliare riconosciuto dal legislatore e rivolto a tutti quei malati affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per i quali non esistono terapie, o se esistono, risultano inadeguate a garantire la stabilizzazione della malattia ed un significativo prolungamento della vita.

Cassazione Civile – sezione III – ordinanza n.17410/2023. Grava sul sanitario che esegue un esame diagnostico leggere correttamente le immagini. In alcun modo può avallarsi la conclusione per cui la distinta specializzazione medica esclude la colpa di chi, eseguendo un esame e dunque assumendosi la responsabilità di quello, lo referta in modo erroneo e senza indirizzare ai necessari approfondimenti con la cautela e tempestività del caso concreto, traducendosi, altrimenti, la grave imperizia della condotta posta in essere in uno speculare quanto ingiustificato vuoto di tutela.

Corte d’Appello di Bari -Sezione lavoro – Sentenza 924 del 19/06/2023. Sigle sindacali specialisti ambulatori, no a utilizzo art. 28 Statuto lavoratori. Deve ritenersi precluso alle organizzazioni sindacali di lavoratori autonomi, ancorché qualificabili come parasubordinati - quali nello specifico i medici specialisti ambulatoriali - l’accesso allo strumento di repressione della condotta antisindacale previsto dall’art. 28 Stat. Lav., in quanto azionabile solo laddove sia ravvisabile, quale soggetto attivo della condotta antisindacale e legittimato passivo dell’azione, un datore di lavoro, restando viceversa esperibili gli ordinari strumenti processuali, senza che ciò comporti una compressione del diritto di difesa della odierna parte instante, a cui rimane consentito l’accesso alla tutela di urgenza accordata dall’art. 700 c.p.c., ove ricorrano le condizioni ivi previste. 

Cassazione Civile – sezione III – ordinanza 13779 del 18/05/2023. Nel tetto massimo rimborsabile alla struttura, non si calcola la somma a carico del privato.In tema di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento, ai fini del tetto massimo rimborsabile alla struttura, in difetto di espressa previsione in tal senso nella convenzione, non può calcolarsi anche la somma a carico del privato, poiché tale computo è contrario alla "ratio" del limite massimo, che è quella di porre un tetto alla spesa pubblica, ossia al rimborso a carico dell'ASL, a cui non concorre, pertanto, la somma a carico del privato.

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