Cassazione Sezione Civile
17/01/2023

Cassazione Civile - Sez. II - sentenza n. 1172/2023 Esecutività della decisione della CCEPS

In relazione ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la proposizione del ricorso alla Commissione centrale ha effetto sospensivo degli stessi quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'albo o avverso i provvedimenti disciplinari (ad eccezione di quelli previsti dal DPR 5 aprile 1950, n. 221, artt. 42 e 43); qualora sia proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale, l'esecutività della decisione della commissione non è di per sé sospesa, né essa può essere sospesa in applicazione dell'art. 373 c.p.c..

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it