Il Tar Veneto non ha condiviso la tesi dell’Azienda Zero (secondo cui la possibilità di somministrare la prima prova scritta in forma semplificata mediate test a risposta multipla doveva ritenersi implicita nei richiami normativi effettuati dal bando) in quanto la scelta discrezionale circa le modalità di svolgimento delle prove è demandata non di volta in volta alla commissione esaminatrice, bensì solamente al bando (quale lex specialis).