Rassegna di giurisprudenza
15/11/2022

Giurisprudenza:  indennizzo, responsabilità, retribuzioni extra budget

 

Cassazione Penale – sezione IV – sentenza n. 39015/2022. Responsabile di omicidio il medico che si discosta dalle linee guida. Giurisprudenza di legittimità oramai consolidata afferma che: "nel giudizio sulla gravità della colpa, intesa quale "deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento deve tenersi conto delle specifiche condizioni del soggetto agente, del suo grado di specializzazione, della situazione specifica in cui si è trovato ad operare e della natura della regola cautelare violata" .

Corte dei Conti Calabria – sentenza n. 183/2022. No alle retribuzioni extra budget alla sanità privata. La Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, con una mirabile e curata sentenza, ha dato il la ad una nuova era. Ha sancito, in proposito, le regole della finanza della salute, fissando gli obblighi erogativi degli accreditati/contrattualizzati per 365 giorni all’anno, di frequente elusi in alcune regioni.

Cassazione lavoro – ordinanza 29515/2022. Indennizzo per nevrosi d’ansia derivante da demansionamento. La malattia professionale è indennizzabile ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2000 art. 13 anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall'organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione.

Tar Lazio – Sezione V bis – sentenza n, 13673/2022 Bilancio consuntivo e di previsione dell’Ordine dei medici.Nessun ostacolo si frappone alla conoscenza, da parte delle ricorrenti, dei documenti oggetto della loro istanza di accesso civico, trattandosi di dati e documenti, sicuramente detenuti dall’Ordine, che, anche se non pubblici, chiunque può conoscere in quanto rientranti appieno nelle generali previsioni dell’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 

Tribunale Lodi – Ufficio indagini preliminari – Sentenza 290/20122 – Covid 19, piena conoscenza restrizioni sanitarie.Il reato di inottemperanza al divieto di mobilità delle persone sottoposte alla misura della quarantena in quanto risultate positive al virus COVID-19 è fattispecie autonoma e speciale ed è posta a presidio sia del dovere di solidarietà sociale, sia del diritto alla salute quale interesse collettivo, sanciti rispettivamente dagli artt. 2 e 32 della Costituzione. Perché detta fattispecie criminosa possa dirsi integrata è peraltro necessario che sia affermata e provata la piena conoscenza, da parte del destinatario, dell'ordine di isolamento che si assume violato.

 

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