Rassegna di giurisprudenza
11/04/2022

Giurisprudenza: Covid 19, formazione, contratti a termine

Corte Costituzionale – sulla questione di legittimità costituzionale su alcune disposizioni del dl 33 del 2020.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del dl n. 33 del 2020 che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19. In particolare, sono state censurate le norme che introducono sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasci la propria dimora o abitazione. “La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione. Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea", così la Consulta in risposta a un quesito posto dal Tribunale di Reggio Calabria.

Tribunale di Pistoia – sentenza 4 marzo 2022. Covid-19: somministrazione vaccini al minore e suo migliore interesse. La somministrazione di un trattamento sanitario, di cui non risulta nota la frequenza di importanti effetti collaterali a breve e soprattutto a medio-lungo termine, per fronteggiare rischi medici che possono ragionevolmente dirsi remoti non corrisponde a una ragionevole applicazione del principio di prudenza. Salvo casi peculiari attinenti a specifiche condizioni del minore che rendano più elevato rispetto alla media generale il rischio di sviluppare una malattia grave dall’infezione da Covid19, il Tribunale non può ritenere corrispondere al miglior interesse, anche medico, del minore la somministrazione dei preparati vaccinali attualmente in uso per la malattia da Sars-Cov-2.

Consiglio di giustizia amministrativa Sicilia – Decreto 222 dell’11 marzo 2022. Covid 19, la sospensione dal servizio non consente la corresponsione di assegno alimentare. La disciplina sull’obbligo di vaccinazione per Covid-19 prevede, in caso di inadempimento dell’obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati; tale disciplina non consente la corresponsione di assegno alimentare, a differenza di altre ipotesi di sospensione dal servizio; si tratta di disciplina speciale, che non consente estensione analogica di regole dettate per altri casi di sospensione dal servizio; ove si intenda, come il giudice di primo grado, dubitare della costituzionalità della previsione, la stessa non può tuttavia essere disapplicata, non essendo consentito un sindacato diffuso di costituzionalità, ma va piuttosto rimessa alla Corte costituzionale, sicché non è consentita la sospensione del provvedimento amministrativo fondato su una norma primaria della cui costituzionalità si dubiti, senza una contemporanea rimessione della norma di legge alla Corte costituzionale; diversamente, la sospensione del provvedimento amministrativo si traduce in una non consentita disapplicazione della legge.

Corte di Giustizia UE - Causa C-634/20 Misure compensative per formazioni offerte in stati differenti. Prima di imporre misure compensative dirette a coprire differenze esistenti tra le formazioni offerte negli Stati membri di origine e quelle offerte nello Stato membro ospitante di un richiedente spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite da un richiedente siano valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze richieste da quest'ultimo Stato.

Tribunale di Trani – Sentenza n. 516 del 17 marzo 2022 – Risarcimento per illegittima reiterazione di contratti a termine. Non è esclusa la tutela risarcitoria, laddove sia ritenuto che la pubblica amministrazione abbia utilizzato lo strumento del contratto a tempo determinato in maniera impropria. cioè non per esigenze temporanee o eccezionali. Nel sistema italiano vige il divieto di conversione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego nel caso si reiterazione abusiva del contratto a termine, ritenendo che in tal caso debba essere risarcito il danno prodotto al lavoratore, che può essere inteso quale danno da perdita di chance nel senso che se la p.a. avesse operato legittimamente emanando un bando di concorso egli avrebbe potuto parteciparvi, e quindi danno da perdita di una migliore occupazione.  

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