Rassegna di giurisprudenza
21/03/2022

Sentenze: accreditamento, responsabilità, medico convenzionato e dipendente

Cassazione Civile – Sezioni Unite– sentenza 1602/2022. Le attività di controllo dell’ausl sui servizi resi da struttura accreditata appartengono alla giurisdizione del giudice ordinarioLe controversie aventi ad oggetto l'esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie operando in regime concessorio di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate.

Cassazione Civile – III Sezione – sentenza 8114/2022. Responsabilità professionaleIn tema di responsabilità civile, sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano, la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del più probabile che non, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi, c.d. probabilità quantitativa o pascaliana, la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi, disponibili nel caso concreto, c.d. probabilità logica o baconiana.

Consiglio di Stato - Sezione VII - Sentenza n. 1665 dell'8 marzo 2022. Il CDS conferma la incompatibilità tra medico convenzionato e dipendente.La diversità tra medico convenzionato e dipendente Occorre chiarire che la situazione giuridica del medico convenzionato non è eguale, né è comparabile sotto il profilo che rileva, a quella di medico dipendente a tempo indeterminato del SSN. La prima essendo fondata, appunto, su di una convenzione la quale risponde, nel momento in cui viene scelta come strumento operativo delle Pubblica Amministrazione, ad un interesse pubblico concreto da amministrarsi anche secondo discrezionalità tecnica; essa fonda su di un interesse valutato al momento dalla pubblica amministrazione. Altra è la situazione giuridica del medico dipendente, assunto sulla base di un concorso pubblico, fondata sulla esigenza della pubblica amministrazione assolutamente strutturale, di dotarsi periodicamente di personale, in questo caso medico, assunto sulla base delle ordinarie necessità di organico. 

Cassazione Civile - Sentenza n. 7355/2022 - Teoria condizionalistica. La sentenza ha ribadito la validità della teoria condizionalistica, secondo la quale la condotta è causa dell'evento se ne costituisce "condicio sine qua non". In altri termini, la condotta è condizione necessaria per il prodursi dell'evento se, all'esito di un giudizio ipotetico e controfattuale di eliminazione mentale della condotta, viene meno anche l'evento.

 

 

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