Rassegna di giurisprudenza
15/02/2022

Giurisprudenza: Covid e cure domiciliari; borse specializzazione e rivalutazione; congedi.

Consiglio di Stato – sentenza 946/2022 Cure domiciliari Covid. La circolare del Ministero della Salute in merito alla gestione domiciliare dei pazienti Covid non limita la libertà del medico. A ribadirlo è il Consiglio di Stato che respinge definitivamente il ricorso presentato da alcuni medici promotori di cure domiciliari contro il Covid. Nella sentenza si spiega come la circolare ministeriale del 26 aprile 2021 si limiti a raccogliere "le indicazioni degli organismi internazionali, i pronunciamenti delle autorità regolatorie e gli orientamenti di buona pratica clinica asseverati dagli studi nazionali ed internazionali, al fine di fornire a tutti gli operatori interessati un quadro sinottico, aggiornato ed autorevole, di riferimento".

Cassazione Civile - Sez. VI - ordinanza 42110/2021 Borse 1983-91: la rivalutazione percepita andrà restituita. Va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie.

TAR Campania – Sezione IV – sentenza n. 24 del 3 gennaio 2022 - Nel caso di part time orizzontale i tre giorni di permesso ai sensi della l. n. 104/1992 non vanno riparametrati. La riparametrazione - nel caso di prestazione lavorativa ad orario ridotto - concerne esclusivamente il complessivo trattamento economico e normativo spettante al lavoratore, rimanendo inalterato il nucleo dei diritti a contenuto non patrimoniale. Tra questi vanno annoverati i diritti riconosciuti in favore del lavoratore dipendente dalla l. n. 104/1992, risolvendosi nell’approntamento di misure destinate “alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Cost., il quale rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost).

TAR Campania – Sezione I – sentenza n. 782/2022 -Nuove apparecchiature per radioterapia. È richiesta una valutazione del fabbisogno accurata ed attualizzata che sia preceduta e sorretta da un’idonea istruttoria sull’esistenza di una determinata domanda sanitaria sul territorio e di una correlativa offerta da parte delle strutture private, senza che ciò si traduca di fatto in un illegittimo blocco, a tempo indeterminato, all’accesso del nuovo operatore sul mercato.

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