In tema di rimborso delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti, la disposizione dell'art. 25 del CCNL Area dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, nel prevedere, tra l'altro, che l'azienda assume a proprio carico "ogni onere di difesa" ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, si riferisce alle spese di assistenza legale e non anche a quelle di assistenza tecnica.