Rassegna di giurisprudenza
28/12/2021

Sentenze: precariato, responsabilità, causa servizio, interesse agire associazioni sindacali

Corte Costituzionale – Sentenza n. 250/2021. Pubblico impiego- superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. E’ dichiarata no fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.20, comma 9, del d.lgs. n. 75 del 2017, sollevata in riferimento all’art. 3 Costituzione, nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla “stabilizzazione” mediante diretta assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione utilizzatrice, secondo la modalità prevista dal comma 1 della medesima disposizione. Il contratto tra l’agenzia e il dipendente non trova origine in una procedura selettiva quando l’utilizzatore è una pubblica amministrazione. I lavoratori messi a disposizione di questa per la durata della missione, pur svolgendo la loro attività nell’interesse e sotto la direzione dell’ente, non vengono ovviamente reclutati mediante l’espletamento di procedure concorsuali.Da ciò consegue che non sussiste l’ingiustificata disparità di trattamento denunciata dal giudice rimettente in ragione dell’esclusione dei lavoratori somministrati presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di essere assunti a tempo indeterminato con la modalità prevista dal comma 1 dell’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017.

Corte Cassazione – Sez. III – Sentenza n. 29002/2021. Al medico ginecologo è richiesta una diligenza superiore alla media. La Cassazione rigetta il ricorso avanzato da un medico nei confronti di una coppia, che si è vista negare il diritto di scelta e ha dovuto affrontare tutte le difficoltà che derivano dall'avere una figlia nata con malformazioni cardiache e alle dita. Gli Ermellini confermano così la decisione della Corte di Appello, che come il giudice di primo grado, ha affermato che dal medico ginecologo specialista ci si attende necessariamente un livello di diligenza e perizia superiori a quelli generali che caratterizzano la professione medica, con conseguente spettanza alla coppia dei danni riportati dalla donna e dalla famiglia nel suo complesso.

Tar Lazio –Sentenza n. 12605/2021. Un’attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se concausa dell’evento. Come già osservato dalla giurisprudenza in materia nei casi di accertamento della causa di servizio, il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato "non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità.

Tar Latina - Sentenza n. 469/2021 - Il TAR Lazio Latina Sez. I  ha confermato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “Le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare in sede giurisdizionale (mediante la proposizione del ricorso o  l’intervento  in giudizio), solo quando  venga invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all’intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l’interesse collettivo dell’associazione sindacale deve identificarsi con l’interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non in interessi di singoli associati o di gruppi di associati".

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